Cassazione Penale, Sentenza n. 43248/2023 del 24/10/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale di Torre Annunziata che, in sede di esecuzione, aveva rigettato la richiesta di revoca della dichiarazione di irrevocabilità della sentenza di patteggiamento (con ordine di demolizione di immobile abusivo). Lamentava in particolare che la motivazione della sentenza di patteggiamento era stata depositata non contestualmente ma entro 15 giorni e che l'imputato aveva ricevuto solo la notifica dell'estratto contumaciale, mentre non sarebbe stato dato avviso di deposito ai difensori di fiducia; per tale motivo chiedeva la revoca dell'irrevocabilità, la restituzione in termini per proporre impugnazione e, in subordine, l'annullamento o la declaratoria di inefficacia/sospensione dell'ordine di demolizione.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ha ritenuto che il termine di 15 giorni per l'impugnazione di una sentenza di patteggiamento decorre dall'ultima notificazione o comunicazione dell'avviso di deposito e che, nel caso esaminato, l'imputato risultava domiciliato presso un unico difensore di fiducia ai sensi dell'art. 161 comma 4 c.p.p.; la notifica effettuata presso tale difensore domiciliatario è stata ritenuta idonea a comunicare l'avviso anche all'imputato. Inoltre la Corte ha osservato che la doglianza circa la mancata notifica ai difensori costituiva un motivo diverso rispetto a quello sollevato in sede di esecuzione e, quindi, non era ammissibile nel ricorso attuale; in ogni caso la notifica al difensore domiciliatario, anche se effettuata con una sola copia, configura al più un'irregolarità non una nullità quando risulti che la consegna è avvenuta sia in proprio che nella veste di difensore.
Norme richiamate
Richiamato in relazione ai vizi dedotti in cassazione; disciplina i motivi di ricorso per cassazione.
comma 1 lett. a) e comma 2 lett. a)
Stabilisce il termine di quindici giorni per l'impugnazione delle sentenze pronunciate in camera di consiglio e la decorrenza del termine dall'ultima notificazione o comunicazione dell'avviso di deposito della motivazione.
Consente la domiciliazione dell'imputato presso il difensore; la notifica presso il difensore domiciliatario è efficiente anche per l'imputato quando quest'ultimo risulti domiciliato presso il difensore.
Prevede l'applicabilità al procedimento di esecuzione delle disposizioni sull'impugnazione, richiamando i limiti della cognizione del giudice del gravame ai punti investiti dai motivi di impugnazione.
Norma sull'appello richiamata per i principi di limitazione della cognizione alle questioni dedotte nei motivi di gravame.
Richiama i limiti di cognizione nel ricorso per cassazione analogamente a quanto previsto per l'appello.
Massime di principio
- Il termine di 15 giorni per impugnare una sentenza di patteggiamento decorre dall'ultima notificazione o comunicazione dell'avviso di deposito e non dal mero deposito tardivo della motivazione.
- Se l'imputato è domiciliato presso un difensore (art. 161 c.4 c.p.p.), la notifica dell'avviso di deposito effettuata presso quel difensore è efficiente anche per l'imputato; la consegna di una sola copia al difensore domiciliatario, se è desumibile che la stessa è stata ricevuta sia in proprio che nella veste di difensore, costituisce al più una irregolarità non una nullità.
- In sede di esecuzione e di impugnazione la cognizione del giudice è limitata ai punti effettivamente sollevati: non sono ammissibili motivi nuovi che ampliino il petitum rispetto a quanto originariamente dedotto.
- Le doglianze generiche sulla mancata notifica/non comunicazione devono essere adeguatamente documentate; l'accertamento del domicilio e della ricezione presso il difensore può prevalere se non adeguatamente contestato.
- Motivi nuovi non accolti in un ricorso possono comunque essere proposti con separata istanza o incidente, purché non coperti dal divieto del ne bis in idem quando fondati su presupposti o ragioni di diritto diversi.
Testo integrale
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