Cassazione Civile, Ordinanza n. 16354/2024 del 12/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (difensore)
La controversia
Nel giudizio di cassazione originario, definito con decreto che aveva dichiarato l'estinzione del procedimento, la Corte aveva condannato la parte soccombente alla rifusione delle spese di legittimità in favore della controparte, ma aveva omesso di disporne la distrazione in favore del difensore della parte vittoriosa, nonostante tale richiesta fosse stata formulata nel controricorso. Il difensore della parte vittoriosa ha quindi proposto ricorso per correzione di errore materiale ai sensi dell'art. 391-bis c.p.c., chiedendo l'integrazione del dispositivo con la clausola di distrazione delle spese. La controparte è rimasta intimata.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso per correzione di errore materiale, affermando che l'omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese è emendabile con il procedimento di correzione degli errori materiali e che il difensore è legittimato a proporlo se la richiesta era stata formulata nel corso del giudizio. Ha quindi disposto l'integrazione del dispositivo del decreto, aggiungendo la distrazione delle spese in favore del difensore antistatario della parte controricorrente, e ha escluso la pronuncia sulle spese del procedimento di correzione, ritenuto di natura amministrativa.
Norme richiamate
per gli effetti dell’art. 86 cod. proc. civ.
richiamato solo per la difesa personale del ricorrente; non incide sulla ratio decisoria.
procedimento di correzione ex art. 391-bis cod. proc. civ.
il procedimento di correzione è il rimedio esperibile per emendare l'omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese e ha natura amministrativa.
Massime di principio
- L'omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese nel dispositivo di una decisione è emendabile mediante il procedimento di correzione degli errori materiali, non mediante impugnazione ordinaria.
- Il difensore è legittimato a chiedere la correzione del provvedimento per ottenere la distrazione delle spese solo se nel giudizio di merito o di legittimità aveva tempestivamente formulato la relativa richiesta.
- Quando la correzione riguarda esclusivamente l'integrazione del dispositivo con la distrazione delle spese, la Corte può disporre la correzione senza rinvio e senza porre spese del relativo procedimento, poiché tale fase ha natura amministrativa.
- La distrazione delle spese a favore del difensore antistatario può essere aggiunta anche dopo la condanna alle spese già pronunciata, se la richiesta era stata ritualmente avanzata e l'omissione risulta meramente materiale.
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