Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 8691/2026 - Roma, Sezione 2T

per l'annullamento previa adozione delle misure cautelari più idonee del provvedimento del Dipartimento Attività Economico Produttive - Sportello Carburanti prot. QH/2025/0070013 dell'1ottobre 2025, avente ad oggetto il rigetto dell'istanza di potenziamento con prodotto GPL dell'impianto di distribuzione carburanti sito in Roma, Via della Magliana Nuova n. 428-430 (doc. 1); del parere del Dipartimento Programmazione Urbanistica prot. QF/2025/ 0124131 del 3 settembre 2025 (doc. 2);

Giustizia amministrativa202514853

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del potenziamento di un impianto di distribuzione carburanti mediante introduzione del GPL e parere urbanistico negativo presupposto

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (gestore carburanti)

Prevale il privato

La controversia

La società, già titolare di un impianto erogante gasolio, benzina e oli lubrificanti, aveva chiesto il potenziamento con GPL e metano. Dopo una precedente sentenza di annullamento per difetto di motivazione e istruttoria, il Dipartimento urbanistico aveva nuovamente ritenuto l’intervento inammissibile perché l’area era classificata dal PRG come destinata a verde pubblico; il SUAP aveva recepito tale valutazione e respinto l’istanza limitatamente al GPL. La ricorrente ha dedotto, da un lato, la violazione degli artt. 3, 10 e 10-bis l. 241/1990, il difetto di istruttoria e motivazione, l’omessa effettiva riedizione del potere e la violazione del contraddittorio, sostenendo che il SUAP si fosse limitato a recepire il nuovo parere senza autonoma valutazione e senza nuovo preavviso di rigetto. Dall’altro lato ha dedotto la violazione e falsa applicazione del d.P.R. 340/2003, del d.lgs. 32/1998, della l.r. 8/2001, delle NTA del PRG e del Piano carburanti comunale, nonché travisamento, illogicità, sproporzione e sviamento. In particolare, ha sostenuto che il divieto relativo alle aree destinate a verde pubblico riguardasse aree concretamente attrezzate e fruibili come verde pubblico, non la sola classificazione urbanistica, e che l’area in questione fosse rimasta priva di attuazione effettiva della destinazione a verde. Roma Capitale ha difeso la legittimità degli atti, sostenendo che rilevasse la destinazione urbanistica e che l’introduzione del GPL rendesse applicabile la disciplina di sicurezza del d.P.R. 340/2003.

La decisione

Il ricorso è stato accolto. Il Tribunale ha ritenuto infondata la tesi secondo cui il d.P.R. 340/2003 non sarebbe applicabile all’intervento perché l’impianto originario non erogava GPL: l’introduzione del GPL determina infatti l’applicazione della disciplina di sicurezza pertinente. Tuttavia, ha accolto la censura sostanziale relativa all’interpretazione dell’espressione “aree, ovunque ubicate, destinate a verde pubblico” contenuta nell’art. 3, comma 1, lett. c), d.P.R. 340/2003. Secondo il TAR, il divieto riguarda aree concretamente destinate, attrezzate e fruite come verde pubblico, non aree la cui destinazione urbanistica a verde sia rimasta meramente potenziale. La disciplina regolamentare ha natura antincendio e persegue finalità di sicurezza, non di pianificazione urbanistica; pertanto non può essere interpretata come divieto fondato sulla sola zonizzazione del PRG, anche perché la localizzazione degli impianti carburanti costituisce, ai sensi dell’art. 2, comma 1-bis, d.lgs. 32/1998 e dell’art. 10, comma 1-bis, l.r. 8/2001, mero adeguamento degli strumenti urbanistici. Nel caso concreto era pacifico che la destinazione a verde pubblico non fosse stata attuata e non si fosse tradotta in un effettivo assetto dei luoghi. Il diniego e il parere presupposto sono stati quindi ritenuti adottati in violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 3 e 4 d.P.R. 340/2003, dell’art. 2, comma 1-bis, d.lgs. 32/1998 e dell’art. 10, comma 1-bis, l.r. 8/2001. Le ulteriori censure sono state assorbite. Sono stati annullati sia il diniego del SUAP sia il parere urbanistico negativo. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 10-bis l. 241/1990

    La censura relativa alla mancata comunicazione del preavviso non è stata esaminata specificamente, essendo le ulteriori doglianze assorbite dopo l’accoglimento del ricorso.

  • art. 14-bis, comma 5, l. 241/1990

    esito negativo della Conferenza dei servizi

    Il provvedimento SUAP impugnato è stato adottato nell’ambito della conferenza di servizi.

  • art. 2, comma 1-bis, d.lgs. 32/1998

    La localizzazione degli impianti di carburanti costituisce un mero adeguamento degli strumenti urbanistici in tutte le zone e sottozone del piano regolatore generale non sottoposte a particolari vincoli paesaggistici, ambientali ovvero monumentali e non comprese nelle zone territoriali omogenee A.

    La localizzazione degli impianti carburanti, senza distinzione per il prodotto erogato, costituisce mero adeguamento degli strumenti urbanistici e non richiede variante al PRG, nei limiti indicati dalla disposizione.

  • art. 10, comma 1-bis, l.r. 8/2001

    È richiamato insieme all’art. 2, comma 1-bis, d.lgs. 32/1998 quale fondamento del principio per cui la localizzazione degli impianti carburanti costituisce mero adeguamento degli strumenti urbanistici.

  • art. 3, comma 1, lett. c), d.P.R. 340/2003

    Gli impianti di distribuzione stradale di gas di petrolio liquefatto per autotrazione non possono sorgere nelle aree, ovunque ubicate, destinate a verde pubblico.

    Il divieto riguarda le aree concretamente attrezzate e fruite come verde pubblico; non è sufficiente la sola destinazione urbanistica potenziale a verde risultante dal PRG.

  • art. 4, comma 2, d.P.R. 340/2003

    L'impianto che, per variazioni degli strumenti urbanistici comunali intervenute successivamente alla sua realizzazione, venga a cadere in una zona destinata a verde pubblico deve essere rimosso allorché l'area destinata a verde pubblico venga integralmente attrezzata, ovvero quando vengano a mancare le distanze di sicurezza esterne rispetto alle strutture di tipo fisso di pertinenza dell'area stessa.

    La norma conferma che il rilievo impeditivo della destinazione a verde pubblico si collega alla sua concreta attuazione mediante integrale attrezzatura dell’area, non alla mera classificazione urbanistica astratta.

  • art. 4, comma 1, lett. c), d.m. 24 maggio 2002

    gli impianti de quibus non possono sorgere nelle aree, ovunque ubicate, destinate a verde pubblico

    La disciplina analoga relativa agli impianti di distribuzione di gas naturale è letta secondo la medesima finalità antincendio e non come disciplina di zonizzazione.

Massime di principio

  • Il divieto di localizzazione degli impianti di distribuzione stradale di GPL nelle “aree, ovunque ubicate, destinate a verde pubblico”, previsto dall’art. 3, comma 1, lett. c), d.P.R. 340/2003, si riferisce ad aree concretamente attrezzate e fruite come verde pubblico; la sola classificazione urbanistica potenziale dell’area come verde pubblico non è sufficiente a rendere inammissibile l’impianto.
  • Le disposizioni del d.P.R. 340/2003 sono norme tecniche di prevenzione incendi e devono essere interpretate in funzione della sicurezza concreta, non come strumenti di pianificazione urbanistica o di modifica delle destinazioni del PRG.
  • La localizzazione di un impianto di distribuzione carburanti costituisce mero adeguamento degli strumenti urbanistici e può essere ammessa anche in componenti del PRG le cui norme tecniche non prevedano espressamente la destinazione a impianti carburanti, purché siano rispettate la normativa di settore e le altre condizioni applicabili.
  • L’introduzione del GPL in un impianto di distribuzione carburanti preesistente rende applicabile la disciplina tecnica di sicurezza relativa agli impianti GPL, anche se il prodotto non era originariamente erogato.

Come è indicizzato

MaterieIndustria, artigianato e attività produttiveConferenza di servizi
RamiCommercio e attività produttiveProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaDifetto di motivazionePrincipio di legalità e tipicitàProporzionalità e ragionevolezza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.