Sentenza n. 8691/2026 - Roma, Sezione 2T
per l'annullamento previa adozione delle misure cautelari più idonee del provvedimento del Dipartimento Attività Economico Produttive - Sportello Carburanti prot. QH/2025/0070013 dell'1ottobre 2025, avente ad oggetto il rigetto dell'istanza di potenziamento con prodotto GPL dell'impianto di distribuzione carburanti sito in Roma, Via della Magliana Nuova n. 428-430 (doc. 1); del parere del Dipartimento Programmazione Urbanistica prot. QF/2025/ 0124131 del 3 settembre 2025 (doc. 2);
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del potenziamento di un impianto di distribuzione carburanti mediante introduzione del GPL e parere urbanistico negativo presupposto
Esito
Favorevole al ricorrente (gestore carburanti)
Prevale il privato
La controversia
La società, già titolare di un impianto erogante gasolio, benzina e oli lubrificanti, aveva chiesto il potenziamento con GPL e metano. Dopo una precedente sentenza di annullamento per difetto di motivazione e istruttoria, il Dipartimento urbanistico aveva nuovamente ritenuto l’intervento inammissibile perché l’area era classificata dal PRG come destinata a verde pubblico; il SUAP aveva recepito tale valutazione e respinto l’istanza limitatamente al GPL. La ricorrente ha dedotto, da un lato, la violazione degli artt. 3, 10 e 10-bis l. 241/1990, il difetto di istruttoria e motivazione, l’omessa effettiva riedizione del potere e la violazione del contraddittorio, sostenendo che il SUAP si fosse limitato a recepire il nuovo parere senza autonoma valutazione e senza nuovo preavviso di rigetto. Dall’altro lato ha dedotto la violazione e falsa applicazione del d.P.R. 340/2003, del d.lgs. 32/1998, della l.r. 8/2001, delle NTA del PRG e del Piano carburanti comunale, nonché travisamento, illogicità, sproporzione e sviamento. In particolare, ha sostenuto che il divieto relativo alle aree destinate a verde pubblico riguardasse aree concretamente attrezzate e fruibili come verde pubblico, non la sola classificazione urbanistica, e che l’area in questione fosse rimasta priva di attuazione effettiva della destinazione a verde. Roma Capitale ha difeso la legittimità degli atti, sostenendo che rilevasse la destinazione urbanistica e che l’introduzione del GPL rendesse applicabile la disciplina di sicurezza del d.P.R. 340/2003.
La decisione
Il ricorso è stato accolto. Il Tribunale ha ritenuto infondata la tesi secondo cui il d.P.R. 340/2003 non sarebbe applicabile all’intervento perché l’impianto originario non erogava GPL: l’introduzione del GPL determina infatti l’applicazione della disciplina di sicurezza pertinente. Tuttavia, ha accolto la censura sostanziale relativa all’interpretazione dell’espressione “aree, ovunque ubicate, destinate a verde pubblico” contenuta nell’art. 3, comma 1, lett. c), d.P.R. 340/2003. Secondo il TAR, il divieto riguarda aree concretamente destinate, attrezzate e fruite come verde pubblico, non aree la cui destinazione urbanistica a verde sia rimasta meramente potenziale. La disciplina regolamentare ha natura antincendio e persegue finalità di sicurezza, non di pianificazione urbanistica; pertanto non può essere interpretata come divieto fondato sulla sola zonizzazione del PRG, anche perché la localizzazione degli impianti carburanti costituisce, ai sensi dell’art. 2, comma 1-bis, d.lgs. 32/1998 e dell’art. 10, comma 1-bis, l.r. 8/2001, mero adeguamento degli strumenti urbanistici. Nel caso concreto era pacifico che la destinazione a verde pubblico non fosse stata attuata e non si fosse tradotta in un effettivo assetto dei luoghi. Il diniego e il parere presupposto sono stati quindi ritenuti adottati in violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 3 e 4 d.P.R. 340/2003, dell’art. 2, comma 1-bis, d.lgs. 32/1998 e dell’art. 10, comma 1-bis, l.r. 8/2001. Le ulteriori censure sono state assorbite. Sono stati annullati sia il diniego del SUAP sia il parere urbanistico negativo. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
La censura relativa alla mancata comunicazione del preavviso non è stata esaminata specificamente, essendo le ulteriori doglianze assorbite dopo l’accoglimento del ricorso.
art. 14-bis, comma 5, l. 241/1990
esito negativo della Conferenza dei servizi
Il provvedimento SUAP impugnato è stato adottato nell’ambito della conferenza di servizi.
art. 2, comma 1-bis, d.lgs. 32/1998
La localizzazione degli impianti di carburanti costituisce un mero adeguamento degli strumenti urbanistici in tutte le zone e sottozone del piano regolatore generale non sottoposte a particolari vincoli paesaggistici, ambientali ovvero monumentali e non comprese nelle zone territoriali omogenee A.
La localizzazione degli impianti carburanti, senza distinzione per il prodotto erogato, costituisce mero adeguamento degli strumenti urbanistici e non richiede variante al PRG, nei limiti indicati dalla disposizione.
art. 10, comma 1-bis, l.r. 8/2001
È richiamato insieme all’art. 2, comma 1-bis, d.lgs. 32/1998 quale fondamento del principio per cui la localizzazione degli impianti carburanti costituisce mero adeguamento degli strumenti urbanistici.
art. 3, comma 1, lett. c), d.P.R. 340/2003
Gli impianti di distribuzione stradale di gas di petrolio liquefatto per autotrazione non possono sorgere nelle aree, ovunque ubicate, destinate a verde pubblico.
Il divieto riguarda le aree concretamente attrezzate e fruite come verde pubblico; non è sufficiente la sola destinazione urbanistica potenziale a verde risultante dal PRG.
art. 4, comma 2, d.P.R. 340/2003
L'impianto che, per variazioni degli strumenti urbanistici comunali intervenute successivamente alla sua realizzazione, venga a cadere in una zona destinata a verde pubblico deve essere rimosso allorché l'area destinata a verde pubblico venga integralmente attrezzata, ovvero quando vengano a mancare le distanze di sicurezza esterne rispetto alle strutture di tipo fisso di pertinenza dell'area stessa.
La norma conferma che il rilievo impeditivo della destinazione a verde pubblico si collega alla sua concreta attuazione mediante integrale attrezzatura dell’area, non alla mera classificazione urbanistica astratta.
art. 4, comma 1, lett. c), d.m. 24 maggio 2002
gli impianti de quibus non possono sorgere nelle aree, ovunque ubicate, destinate a verde pubblico
La disciplina analoga relativa agli impianti di distribuzione di gas naturale è letta secondo la medesima finalità antincendio e non come disciplina di zonizzazione.
Massime di principio
- Il divieto di localizzazione degli impianti di distribuzione stradale di GPL nelle “aree, ovunque ubicate, destinate a verde pubblico”, previsto dall’art. 3, comma 1, lett. c), d.P.R. 340/2003, si riferisce ad aree concretamente attrezzate e fruite come verde pubblico; la sola classificazione urbanistica potenziale dell’area come verde pubblico non è sufficiente a rendere inammissibile l’impianto.
- Le disposizioni del d.P.R. 340/2003 sono norme tecniche di prevenzione incendi e devono essere interpretate in funzione della sicurezza concreta, non come strumenti di pianificazione urbanistica o di modifica delle destinazioni del PRG.
- La localizzazione di un impianto di distribuzione carburanti costituisce mero adeguamento degli strumenti urbanistici e può essere ammessa anche in componenti del PRG le cui norme tecniche non prevedano espressamente la destinazione a impianti carburanti, purché siano rispettate la normativa di settore e le altre condizioni applicabili.
- L’introduzione del GPL in un impianto di distribuzione carburanti preesistente rende applicabile la disciplina tecnica di sicurezza relativa agli impianti GPL, anche se il prodotto non era originariamente erogato.
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