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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1223/2024 del 10/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente chiedeva l'applicazione della disciplina della "fungibilità della pena" ai sensi dell'art. 657 cod. proc. pen., ossia la sostituzione/riconoscimento di diversa esecuzione della sanzione; i difensori avevano impugnato l'ordinanza del 18/10/2022 che aveva rigettato tale istanza, deducendo vizi del provvedimento e chiedendone l'annullamento

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile in ragione della rinuncia effettuata dal ricorrente (applicazione dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.). Ha altresì condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 500 alla Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ritenendo non escludibile la responsabilità per la proposizione dell'impugnazione alla luce del principio affermato dalla Corte costituzionale n. 186 del 2000

Norme richiamate

  • art. 657 cod. proc. pen.

    Norma invocata dal ricorrente come base per ottenere la disciplina della fungibilità della pena; la Corte non entra nel merito a causa della rinuncia

  • art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.

    Principio per cui la rinuncia al ricorso determina l'inammissibilità dello stesso; applicata dalla Corte per dichiarare inammissibile il ricorso dopo la rinuncia

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende; applicata dalla Corte non escludendo la colpa nella proposizione dell'impugnazione

  • Corte cost. n. 186 del 2000

    Giurisprudenza citata per il principio secondo cui può sussistere colpa nella proposizione dell'impugnazione, giustificando la condanna alla somma per la Cassa delle ammende

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso in Cassazione rende il ricorso inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.; una volta valida la rinuncia, la Corte non esamina il merito delle censure
  • La dichiarazione di rinuncia può comportare conseguenze economiche per il rinunciante: la Corte può condannare alle spese processuali e comminare il versamento alla Cassa delle ammende se non è possibile escludere la colpa nella proposizione dell'impugnazione (art. 616 cod. proc. pen.)
  • Nei casi in cui si chiede applicazione di istituti esecutivi o sostitutivi (es. "fungibilità"), è importante mantenere l'impugnazione fino alla definizione se si intende ottenere pronuncia di merito; la rinuncia priva il ricorrente della possibilità di vedere accolte le questioni sostanziali
  • Prima di rinunciare a un ricorso è opportuno valutare il rischio di condanna per spese e sanzioni pecuniarie: la Corte può rilevare responsabilità nella proposizione dell'impugnazione anche sulla base di principi giurisprudenziali consolidati
  • La parte resistente formale può essere il giudice che ha emesso l'atto impugnato (es. Corte d'Appello in funzione di giudice dell'esecuzione) e, in Cassazione, spesso interviene il Pubblico Ministero che ne chiede il rigetto

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