Ordinanza n. 8320/2026 - Roma, Sezione 4Q
per l'annullamento - del Decreto Dipartimentale prot. n. 0002187 del 09.08.2024, con il quale il Ministero dell’Istruzione e del Merito – Dipartimento per il Sistema educativo di Istruzione e formazione ha approvato la graduatoria finale del concorso straordinario di cui al D.M. n. 107/2023, nella parte lesiva per la ricorrente; - del Decreto Dipartimentale prot. n. 0002206 del 19.08.2024 con il quale il Ministero dell’Istruzione e del Merito – Dipartimento per il Sistema educativo di Istruzione e formazione ha approvato la graduatoria finale rettificata del concorso straordinario di cui al D.M. n. 107/2023, nella parte lesiva per la ricorrente; - di tutti i provvedimenti, di data e protocollo sconosciuti, con i quali il Ministero dell’Istruzione e del Merito, in fase di valutazione dei titoli dei candidati, non ha effettuato correttamente la conversione del punteggio in decimi, procedendo unicamente alla divisione per 10 del valore dei titoli previsti dal D.M. 138 del 3 agosto 2017, ottenuti e riconosciuti alla ricorrente; - dell’Avviso prot. n. 124319 del 09.08.2024, con il quale il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha avviato la procedura di assegnazione ai ruoli regionali dei primi 519 candidati inseriti nella graduatoria di merito della procedura di cui al DM n. 107/2023, nella parte lesiva per parte ricorrente; - dei provvedimenti di data e protocollo sconosciuti con i quali il MIM ha provveduto ad individuare i singoli candidati ai singoli Uffici Scolastici Regionali per l’assegnazione della sede e la sottoscrizione del relativo contratto individuale di lavoro quali dirigenti scolastici; - di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo degli interessi di parte ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: graduatorie finali e rettificata del concorso straordinario per dirigenti scolastici, nonché atti di valutazione dei titoli e assegnazione dei candidati ai ruoli regionali
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato la graduatoria finale del concorso straordinario indetto ai sensi del D.M. n. 107/2023, la successiva graduatoria finale rettificata, gli atti di valutazione dei titoli, l'avviso relativo all'assegnazione ai ruoli regionali dei primi candidati e gli atti di individuazione delle sedi e di sottoscrizione dei contratti individuali di lavoro. Ha dedotto che il Ministero, nella valutazione dei titoli conseguiti e riconosciuti ai sensi del D.M. n. 138/2017, avrebbe erroneamente convertito i punteggi in decimi mediante la sola divisione per dieci, senza effettuare la corretta conversione prevista dalla disciplina concorsuale. Nel corso del giudizio il TAR ha rilevato d'ufficio, ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., la possibile improcedibilità del ricorso per mancata impugnazione della graduatoria rettificata approvata con decreto del 18 dicembre 2025.
La decisione
Il TAR non ha definito il merito della controversia. Rilevata la possibile improcedibilità del ricorso derivante dalla mancata impugnazione della più recente graduatoria rettificata, ha sottoposto la questione al contraddittorio delle parti ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a. e le ha invitate a depositare memorie entro 60 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza. La causa è stata rinviata per la trattazione all'udienza pubblica del 22 settembre 2026.
Norme richiamate
Impone al giudice, prima di porre a fondamento della decisione una questione rilevata d'ufficio, di sottoporla al contraddittorio delle parti; il TAR lo ha applicato per consentire alle parti di dedurre sulla possibile improcedibilità del ricorso.
D.M. n. 107/2023
Disciplina la procedura concorsuale straordinaria per dirigenti scolastici, le cui graduatorie sono oggetto di impugnazione.
Individua i titoli e i relativi punteggi richiamati dalla ricorrente come parametro per contestare la conversione del punteggio in decimi.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio, sopravviene una graduatoria rettificata potenzialmente sostitutiva di quella impugnata, la mancata impugnazione dell'atto sopravvenuto può determinare l'improcedibilità del ricorso; la questione deve essere previamente sottoposta al contraddittorio delle parti ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a.
- Il giudice amministrativo non può definire la causa sulla base di una questione rilevata d'ufficio senza consentire alle parti di dedurre specificamente su di essa entro un termine assegnato.
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