Cassazione Penale, Sentenza n. 51393/2023 del 22/12/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Ascani impugnava l'ordinanza che aveva revocato la sospensione condizionale della pena concessa con la sentenza di condanna a 1 anno e 200 euro di multa per reati previsti dagli artt. 110, 112, 640 e 61 n.7 c.p., sostenendo che la revoca era illegittima perché il beneficio era stato subordinato al pagamento di una provvisionale (euro 20.000 per ciascuna delle parti civili) senza che nella sentenza fosse fissato alcun termine per il pagamento, in violazione degli artt. 163, 165 e 168 c.p.; denunciava inoltre carenza di motivazione nella valutazione della capacità economica rispetto all'entità del debito
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo. Ha richiamato la pronuncia delle Sezioni Unite (n. 37503/23.06.2022) secondo cui il termine per adempiere l'obbligo risarcitorio, quando la sospensione condizionale è subordinata a tale obbligo, costituisce elemento essenziale e va fissato in sentenza o, in mancanza, dal giudice d'appello o dall'esecuzione; in difetto, il termine coincide con la scadenza dei termini di 5 o 2 anni previsti dall'art. 163 c.p., decorrenti dal passaggio in giudicato. Poiché nella sentenza originaria non era stato fissato alcun termine e, alla data dell'udienza di revoca (23/01/2023), il termine quinquennale non era ancora decorso (sentenza irrevocabile dal 01/09/2022), l'ordinanza di revoca è stata annullata senza rinvio
Norme richiamate
Stabilisce i termini decadenziali (cinque o due anni) rilevanti per l'esecuzione delle condizioni; la Corte interpreta che, se il giudice non fissa un termine per l'adempimento dell'obbligo risarcitorio, questo coincide con la scadenza dei termini di cui all'art. 163 decorrenti dal passaggio in giudicato
Riguarda l'effetto della condizione nella sospensione condizionale; invocato dal ricorrente come norma violata per omissione nella fissazione del termine
Disciplina la revoca del beneficio della sospensione; la Corte evidenzia che la revoca non può fondarsi su inadempimenti di termini non fissati o non ancora maturati
Sez. U, n. 37503 del 23/06/2022 (Rv. 283577 - 01)
Precedente vincolante che afferma che il termine per l'adempimento dell'obbligo risarcitorio va fissato in sentenza o, in mancanza, dal giudice dell'impugnazione o dell'esecuzione; in difetto il termine coincide con i 5 o 2 anni dell'art. 163 c.p.
art. 110, art. 112, art. 640 e art. 61 n.7 cod. pen.
Norme relative ai reati e alle circostanze che hanno formato oggetto della condanna originaria; richiamate per ricostruire il provvedimento di condanna che aveva subordinato la sospensione al pagamento della provvisionale
Massime di principio
- Quando la sospensione condizionale della pena è subordinata all'adempimento di un obbligo risarcitorio, il termine entro il quale l'imputato deve adempiere è elemento essenziale della condizione e va fissato nella sentenza; in mancanza, deve essere determinato dal giudice dell'impugnazione o dell'esecuzione
- Se il termine non è stato fissato in sentenza, esso si intende coincidente con la scadenza dei termini decadenziali di cui all'art. 163 c.p. (cinque o due anni) decorrenti dal passaggio in giudicato; pertanto l'ordinanza di revoca è prematura se pronunciata prima di tale scadenza
- Il giudice dell'esecuzione, prima di revocare il beneficio, deve verificare la sussistenza e la decorrenza del termine per l'adempimento e valutare correttamente la capacità economica dell'imputato alla stregua dell'entità dell'obbligo, pena l'annullamento del provvedimento in sede di legittimità
- La mancata fissazione del termine per l'adempimento in sentenza espone il provvedimento di revoca a censura in Cassazione e può portare all'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata
- In casi simili è opportuno che le parti civili richiedano espressamente al giudice la fissazione di un termine per l'adempimento e che il giudice motivi sulla effettiva possibilità economica dell'imputato prima di disporre la revoca del beneficio
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