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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28991/2022 del 21/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva confermato il rigetto della richiesta di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere, per i reati previsti dagli artt.73 comma 1 e 74 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309. Il ricorrente deduceva vizio di motivazione e violazione di legge sostenendo che: a) il Tribunale avrebbe erroneamente valutato il cosiddetto "disturbo intellettivo", che era prospettato non come causa di incompatibilità con il carcere ma quale elemento idoneo ad attenuare la pericolosità; b) sussisterebbero elementi nuovi giustificativi della modifica della misura, quali la spontanea rientro in Italia per assoggettarsi alla misura e il consistente decorso del tempo rispetto ai fatti.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto il motivo generico, poiché l'allegazione di un indeterminato "disturbo intellettivo" non è stata specificata né dimostrata e non incide sull'imputabilità, risultando neutra rispetto al rischio di reiterazione del reato. Ha inoltre richiamato il giudicato cautelare formatosi in sede di riesame, che impedisce la rinnovata valutazione delle stesse circostanze già esaminate; sul punto la Corte ha osservato che il mero decorso del tempo e la spontanea costituzione non sono di per sé idonei ad attenuare le esigenze cautelari. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di €3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 (t.u. stupefacenti), artt.73 comma 1 e 74

    artt.73 comma 1 e 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309

    Le norme indicano i reati contestati al ricorrente (illeciti in materia di stupefacenti) che costituiscono la base sostanziale per la misura cautelare; la gravità dei reati è rilevante nella valutazione delle esigenze cautelari e della pericolosità.

  • Disposizioni su trattazione cartolare

    art. 23, comma 8, d.l. n.137 del 2020; art.7 d.l. 23 luglio 2021, n.105

    Consentono il trattamento del procedimento in forma cartolare (senza udienza), come avvenuto nel caso in esame.

  • Orientamento di merito sulla inammissibilità per carenza d'interesse

    Sez.3, n.46588 del 3/10/2019, Bercigli, Rv.277281

    Principio secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione avverso una decisione di secondo grado che non abbia preso in considerazione un motivo d'appello manifestamente infondato "ab origine", quando l'eventuale accoglimento non produrrebbe esito favorevole in sede di rinvio; applicato anche alle impugnazioni cautelari.

  • Orientamento giurisprudenziale sul decorso del tempo

    Richiamato nell'ordinanza impugnata: il mero decorso del tempo non è elemento rilevante ai fini della sostituzione della custodia cautelare

    La Corte ha ritenuto consolidato l'orientamento secondo cui il solo tempo trascorso non giustifica la sostituzione della custodia carceraria con misure meno afflittive; il decorso temporale va valutato unitamente ad altri elementi che dimostrino l'affievolimento delle esigenze cautelari.

  • Disp. att. c.p.p. relative agli adempimenti di cancelleria

    art. 94, comma 1-ter, disp.att. cod. pr.

    Disposizione tecnica richiamata per gli adempimenti di cancelleria conseguenti alla pronuncia.

Massime di principio

  • Se una questione è già stata esaminata e decisa in sede di riesame si forma il giudicato cautelare e la stessa problematica non può essere riassunta in nuova impugnazione salvo che emergano fatti o elementi realmente nuovi e non preclusi.
  • L'allegazione generica di un "disturbo intellettivo" non è sufficiente: per incidere sul giudizio di pericolosità o sull'incompatibilità con il carcere occorrono specifici, documentati elementi medico-psichiatrici e una motivazione che colleghi la condizione alla diminuzione del rischio di reiterazione.
  • La spontaneità della costituzione o il ritorno in patria, pur rilevanti, non determinano automaticamente l'attenuazione del pericolo di fuga o di reiterazione; devono essere valutati nel contesto complessivo e corroborati da altri elementi concreti.
  • Il mero decorso del tempo rispetto ai fatti non giustifica da solo la sostituzione della custodia cautelare: è necessario dimostrare un effettivo affievolimento delle esigenze cautelari tramite elementi nuovi e significativi.
  • Se il motivo di impugnazione è manifestamente infondato "ab origine", la cassazione può essere dichiarata inammissibile per carenza d'interesse, poiché l'eventuale accoglimento non produrrebbe un vantaggio utile in sede di rinvio.

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