Cassazione Penale, Ordinanza n. 38709/2025 del 01/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
Il procedimento riguarda un detenuto che aveva chiesto la liberazione anticipata in relazione alla sua detenzione presso una casa circondariale. Il Magistrato di sorveglianza aveva emesso un primo provvedimento, poi confermato dal Tribunale di sorveglianza di Venezia che aveva respinto il reclamo. Avverso tale ordinanza il soggetto ha proposto ricorso per cassazione personalmente, riservando l'enunciazione dei motivi al difensore, ma i motivi non sono stati successivamente depositati. La Corte ha rilevato che, dopo la riforma introdotta dalla legge n. 103 del 2017, il ricorso per cassazione avverso il provvedimento emesso in tale regime deve essere proposto dal difensore munito di specifica legittimazione; la proposizione personale integra quindi difetto di legittimazione e determina l'inammissibilità dell'impugnazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché proposto personalmente dall'interessato in violazione dell'art. 613, comma 1, c.p.p., in un caso soggetto alla disciplina introdotta dalla legge n. 103 del 2017. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisando elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, anche al versamento di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
consente la trattazione senza formalità del ricorso quando l'impugnazione sia manifestamente inammissibile.
la novella è richiamata quale disciplina applicabile alla forma di proposizione del ricorso per cassazione nel caso esaminato.
impone la legittimazione tecnica del difensore per il ricorso per cassazione; la proposizione personale dopo la novella integra difetto di legittimazione e inammissibilità.
alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna alle spese processuali e, salvo assenza di colpa, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000
richiamata per il criterio della colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, rilevante ai fini della sanzione pecuniaria.
Massime di principio
- Quando la legge richiede la proposizione del ricorso per cassazione tramite difensore, il ricorso presentato personalmente dalla parte è inammissibile per difetto di legittimazione.
- La mancanza di deposito dei motivi riservati non sana l'originario vizio di legittimazione del ricorso.
- In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte condanna il ricorrente alle spese processuali e, in assenza di elementi che escludano la colpa, dispone il pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
- La trattazione de plano è consentita nelle ipotesi di impugnazione manifestamente inammissibile.
- La disciplina sopravvenuta che richiede la proposizione tecnica del ricorso si applica alle impugnazioni proposte dopo la sua entrata in vigore contro provvedimenti emessi nel relativo vigore.
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