Cassazione Penale, Ordinanza n. 35506/2026 del 06/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente era stata condannata con sentenza del Pretore di Bagheria dell’11 giugno 1993, irrevocabile dal 29 settembre 1993, in relazione a un abuso edilizio riguardante un immobile adibito a civile abitazione a Bagheria, assoggettato a ordine di demolizione. Il Tribunale di Palermo, quale giudice dell’esecuzione, aveva respinto l’istanza di revoca o sospensione dell’ordine. Con il primo motivo la ricorrente deduceva violazione di legge, sostenendo che il giudice penale avesse disapplicato una perizia giurata sostitutiva del titolo abilitativo prevista dall’art. 28 della legge regionale siciliana n. 16 del 2016, che, a suo dire, avrebbe acquistato efficacia per silenzio-assenso. Con il secondo motivo denunciava vizio di motivazione e carenza di approfondimento in contraddittorio: il diniego sarebbe stato giustificato apoditticamente dal superamento dei limiti volumetrici, mentre l’immobile sarebbe composto da tre unità immobiliari distinte.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto infondato, e dunque inammissibile, il primo motivo perché la procedura semplificata introdotta dall’art. 28 della legge regionale siciliana n. 16 del 2016 non modifica i requisiti nazionali di condonabilità e non sottrae al giudice dell’esecuzione il potere-dovere di verificarne l’effettiva sussistenza. Quanto alla doglianza relativa ai limiti volumetrici e alla distinta consistenza delle unità immobiliari, la Corte ha confermato che l’immobile doveva essere valutato unitariamente: l’abuso edilizio permane sull’opera e gli interventi successivi su una struttura non sanata si inseriscono nell’illecito, sicché il frazionamento delle parti o dei singoli interventi non consente di eludere la valutazione complessiva dei limiti di cubatura. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 28 legge reg. Sicilia 10 agosto 2016, n. 16
l'art. 28 della legge reg. Sicilia 10 agosto 2016, n. 16, ha introdotto una mera semplificazione procedurale, non incidendo in alcun modo sui requisiti di condonabilità previsti dalla normativa nazionale, sicché resta fermo il potere-dovere del giudice dell'esecuzione di verificare l'effettiva sussistenza di tali requisiti
La procedura regionale semplificata e la perizia giurata non modificano i presupposti sostanziali nazionali per il condono e non impediscono al giudice dell’esecuzione di verificarli.
alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.
La declaratoria d’inammissibilità comporta la condanna della ricorrente alle spese processuali e, in assenza di elementi che escludano la colpa nella causa d’inammissibilità, al pagamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La disciplina regionale che semplifica la procedura per ottenere un titolo o una sanatoria edilizia non può derogare ai requisiti sostanziali di condonabilità stabiliti dalla normativa nazionale; il giudice dell’esecuzione conserva il potere-dovere di verificarne l’effettiva sussistenza.
- L’abuso edilizio deve essere valutato unitariamente con riguardo all’immobile o al complesso immobiliare e all’impatto complessivo dei lavori. Il frazionamento dell’edificio in unità distinte o la considerazione separata dei singoli interventi non consente di sottrarre l’opera alla verifica dei limiti di cubatura quando gli interventi riguardano una struttura abusiva non sanata.
- La connotazione abusiva dell’opera permane anche dopo la cessazione dei lavori; ulteriori interventi su una struttura non ancora legalmente sanata possono costituire prosecuzione dell’abuso e devono essere valutati nel contesto unitario dell’opera.
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