Cassazione Penale, Ordinanza n. 36236/2025 del 06/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende, determinando la somma in ragione delle questioni dedotte.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli, contestando la motivazione sul trattamento sanzionatorio. In particolare, lamentava il diniego delle attenuanti generiche e della massima riduzione di pena prevista dalla speciale attenuante di cui all'art. 8 l. 203/1991, sostenendo che la Corte territoriale non avrebbe adeguatamente valutato alcuni elementi fattuali favorevoli. La Corte di cassazione ha ritenuto i motivi assolutamente generici rispetto alla motivazione della sentenza impugnata, osservando che la Corte d'appello aveva invece espressamente spiegato le ragioni del diniego, reputando non significativi gli elementi prospettati e rilevando che nel ricorso si riproponevano in modo generico circostanze già ritenute irrilevanti in primo grado ai fini del ridimensionamento della pena.
Norme richiamate
In caso di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Richiamato come speciale attenuante per la quale il ricorrente chiedeva la massima riduzione di pena; la Corte rileva che la Corte d'appello aveva già motivato il diniego della massima concessione.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a deduzioni generiche e assertive senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
- Il giudice di legittimità non può accogliere censure sul trattamento sanzionatorio quando la sentenza di merito abbia già dato conto, in modo non manifestamente illogico, delle ragioni del diniego delle attenuanti richieste.
- La mera riproposizione di circostanze fattuali già ritenute irrilevanti nei gradi di merito non è sufficiente a fondare un valido motivo di ricorso.
- L'inammissibilità del ricorso comporta ex lege la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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