Cassazione Penale, Ordinanza n. 11420/2025 del 20/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che la doglianza era diretta contro la misura della pena concordata nel procedimento definito ex art. 599-bis c.p.p., tema non sindacabile in cassazione perché frutto di un negozio processuale liberamente stipulato dalle parti e recepito dal giudice. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello, resa a seguito di concordato ex art. 599-bis c.p.p., che lo aveva riguardato per il reato di furto aggravato. Dal testo emerge che il ricorso censurava il trattamento sanzionatorio concordato, lamentando anche l'assenza di motivazione sul punto. La Corte di cassazione ha però ritenuto che, nel modulo definitorio prescelto in appello, non sia consentito rimettere in discussione la pena concordata, salvo il solo caso di illegalità della pena, non dedotta nel caso concreto.
Norme richiamate
Consente alla Corte di appello di decidere in camera di consiglio quando le parti chiedono l'accoglimento concordato, in tutto o in parte, dei motivi di appello con rinuncia agli altri; se l'accoglimento comporta nuova determinazione della pena, le parti indicano anche la pena concordata.
Richiamato come forma procedurale per la richiesta delle parti nel concordato in appello.
Richiamato solo in chiave comparativa rispetto al precedente istituto analogo, successivamente abrogato.
legge n. 103 del 23 giugno 2017
Ha introdotto l'art. 599-bis c.p.p.
decreto-legge 23 maggio 2008 n. 92
Ha inciso sul previgente istituto analogo previsto dall'art. 599, comma 4, c.p.p.
Conversione con modificazioni del decreto-legge 23 maggio 2008 n. 92.
Massime di principio
- Nel giudizio di appello definito con concordato ex art. 599-bis c.p.p., il trattamento sanzionatorio concordato tra le parti, una volta recepito nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente contestato in cassazione.
- È inammissibile il ricorso per cassazione che investa la misura della pena concordata nel concordato in appello, salvo che sia dedotta e riscontrata l'illegalità della pena.
- La parte che ha aderito al negozio processuale non può dolersi in sede di legittimità della mancanza di motivazione sul punto della pena concordata, poiché quel punto deriva dall'accordo processuale delle parti.
- La sindacabilità in cassazione delle decisioni rese ex art. 599-bis c.p.p. resta ferma solo nei limiti dei vizi consentiti dalla legge e non può trasformarsi in un riesame dell'accordo sulla pena.
Come è indicizzato
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