Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 25136/2026 del 03/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo infondato e comunque non consentito il primo motivo, relativo alla responsabilità per danneggiamento e alla prova del dolo, e inammissibile oltre che manifestamente infondato il secondo motivo, relativo alla misura della pena. Ne è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Genova. Il primo motivo denunciava violazione di legge in relazione all'affermazione di responsabilità per il reato di danneggiamento, sostenendo in particolare la mancata prova del dolo e lamentando che la motivazione di merito sarebbe stata reiterativa e comunque erronea; la Corte di cassazione ha rilevato che la doglianza era in realtà meramente rivalutativa dei fatti e incompatibile con il giudizio di legittimità, a fronte di una motivazione immune da vizi logico-giuridici che descriveva una condotta volontaria dell'imputato, il quale si sarebbe scagliato contro il portone dell'edificio. Il secondo motivo censurava l'eccessività della pena, ma è stato ritenuto inammissibile perché sollecitava un sindacato non consentito in cassazione e manifestamente infondato, poiché la determinazione del trattamento sanzionatorio rientra nella discrezionalità del giudice di merito, esercitata nel rispetto degli artt. 132 e 133 c.p.; nel caso concreto, la Corte d'appello aveva adeguatamente giustificato la dosimetria richiamando la reiterata commissione di atti violenti e minatori nei confronti delle persone offese.

Norme richiamate

  • art. 635 c.p.

    Norma incriminatrice del danneggiamento; la Corte ne conferma l'applicazione sulla base di una condotta volontaria dell'imputato diretta contro il portone dell'edificio.

  • art. 132 c.p.

    Richiamato insieme all'art. 133 c.p. come parametro della discrezionalità del giudice di merito nella determinazione della pena.

  • art. 133 c.p.

    Richiamato insieme all'art. 132 c.p. per affermare che la graduazione della pena e delle variazioni per circostanze rientra nel potere discrezionale del giudice di merito.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità non è consentita una mera rivalutazione del compendio fattuale e probatorio quando la sentenza impugnata sia sorretta da motivazione логicamente e giuridicamente congrua.
  • La prova del dolo può essere desunta dalla ricostruzione della condotta materiale quando essa evidenzi in modo inequivoco la volontà dell'agente di porre in essere l'azione contestata.
  • La determinazione della pena, compresa la scelta della pena base e gli aumenti o diminuzioni per circostanze, appartiene alla discrezionalità del giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo per manifesta illogicità o violazione di legge.
  • Una motivazione sul trattamento sanzionatorio è sufficiente quando dia conto, anche sinteticamente, degli elementi ritenuti decisivi ai fini della dosimetria, come la reiterazione di condotte violente o minatorie.

Come è indicizzato

MaterieDanneggiamentoImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.