Sentenza del 05/02/2021 n. 1271 - Comm. Trib. Reg. per la Campania
Massima n. 40/2021 - PROCESSO TRIBUTARIO - Costituzione in giudizio del convenuto - Tardività - Termine ordinatorio - Mancato rispetto - Conseguenze
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione di cartella di pagamento per omesso/carente versamento IRPEF 2014 (importo €17.691,07) derivante da accertamento ex art.36-ter DPR 600/73; contestazione delle detrazioni operate dal contribuente (tra cui detrazioni in quota per lavori di ristrutturazione del 2012 e ritenute d'acconto ricevute dai clienti). Inoltre il ricorrente eccepiva lesione del diritto di difesa per la costituzione tardiva dell'Agenzia (costituitasi tre giorni prima dell'udienza). Il contribuente sosteneva insufficiente valutazione della documentazione prodotta dall'Ufficio in sede di verifica e chiedeva l'annullamento della cartella.
La decisione
Appello rigettato; confermata la sentenza della CTP di Napoli n.4125/13/2019. Il Collegio ha ritenuto infondato il mezzo relativo alla lesione del diritto di difesa: la costituzione tardiva della parte resistente comporta soltanto la decadenza dalla facoltà di proporre eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio e dalla possibilità di chiedere la chiamata di terzi, ma non determina l'inammissibilità della costituzione né impedisce alla resistente di negare i fatti, contestare l'applicabilità delle norme e produrre documenti ex artt.24 e 32 del d.lgs.546/1992; poiché l'Agenzia non aveva proposto eccezioni non rilevabili d'ufficio né chiesto chiamata di terzi, non è maturata alcuna invalidità. Sul merito il Collegio ha confermato la valutazione di primo grado: le detrazioni e le ritenute d'acconto non sono state adeguatamente provate secondo quanto richiesto dall'art.36-ter DPR 600/73 e dalla prassi (Risoluzione 68/E/2009); inoltre l'accertamento è stato considerato tempestivo (avviso bonario notificato 29/11/2017 interrompe i termini e rientra nei termini di decadenza/ prescrizione previsti). Condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell'Agenzia (€1.500,00 oltre accessori di legge).
Norme richiamate
Il termine per la costituzione della parte resistente (60 giorni dalla notifica del ricorso) è perentorio ai fini di alcune facoltà processuali: la tardiva costituzione determina la decadenza dall'allegazione di eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio e dalla richiesta di chiamata di terzi, ma non comporta l'inammissibilità della costituzione né la perdita del diritto di contestare fatti, norme e produrre documenti.
D.Lgs. n. 546/1992, artt. 24 e 32
Consentono alla parte resistente, anche se costituitasi tardivamente, di produrre documenti e di formulare deduzioni difensive rilevabili d'ufficio; la tardività non preclude la produzione documentale ex questi articoli.
Cass. civ., n. 2585/2019
Giurisprudenza di legittimità richiamata per affermare che la tardiva costituzione comporta soltanto la decadenza dalle eccezioni non rilevabili d'ufficio e dalla chiamata di terzi, confermando l'analogia con l'art.167, comma 2, c.p.c.
Stabilisce obblighi probatori e documentali in sede di controllo delle dichiarazioni (certificazioni/attestazioni per ritenute); la Corte ha ritenuto che l'onere probatorio gravasse sul contribuente che non ha fornito la documentazione e le dichiarazioni sostitutive richieste per dimostrare le ritenute subite e le detrazioni.
D.P.R. 600/1973, art. 43 e D.P.R. 633/1972, art. 57
Richiamati in relazione ai termini di decadenza per l'accertamento (termine fino al quarto anno in ipotesi di contestazione riferita a periodi antecedenti); il Collegio ha ritenuto che l'accertamento sia stato svolto nei termini previsti e che l'avviso bonario interrompa i termini di decadenza/prescrizione.
Norma richiamata per le nuove modalità di trattazione delle udienze (possibilità di trattazione mediante note a distanza/telematiche in luogo della discussione in udienza pubblica), adottata nel procedimento per consentire deposito di note di udienza.
Risoluzione Agenzia delle Entrate 68/E del 19 marzo 2009
Risoluzione 68/E del 19 marzo 2009
Interpretazione amministrativa secondo cui l'espressione 'certificazioni richieste ai contribuenti' in art.36-ter non si limita alle certificazioni rilasciate dai sostituti d'imposta; è possibile provare ritenute con documentazione bancaria, fatture e dichiarazione sostitutiva di atto notorio. Tuttavia il contribuente non ha fornito la documentazione/attestazioni richieste e perciò le detrazioni sono state disconosciute.
Codice di procedura civile, art. 167, comma 2 (riferimento analogico)
Richiamato per analogia: anche nel processo civile la tardiva costituzione comporta limitate conseguenze (decadenze su eccezioni non rilevabili d'ufficio), principio applicato analogamente nel processo tributario.
Massime di principio
- La costituzione tardiva della parte resistente nel processo tributario non determina automaticamente l'inammissibilità della costituzione: comporta solo la decadenza dall'allegazione di eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio e dalla domanda di chiamata di terzi, mentre permangono il diritto di negare i fatti, di contestare la norma e di produrre documenti ex artt.24 e 32 D.Lgs.546/1992.
- Se il resistente non esercita le facoltà decadute (eccezioni non rilevabili d'ufficio, chiamata di terzi), la tardiva costituzione non genera profili di invalidità del processo.
- Il contribuente ha l'onere di provare le detrazioni e le ritenute d'acconto richieste: è necessario depositare fatture chiare sulla natura dell'intervento, documentazione bancaria/intermediari che dimostri i pagamenti e, quando richiesto, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell'art.36-ter DPR 600/73 per dimostrare le ritenute non certificate.
- Gli avvisi bonari e atti amministrativi analoghi possono interrompere i termini di decadenza/prescrizione e rendere tempestivo un accertamento se notificati entro i termini previsti dalla normativa (termine biennale/quadriennale a seconda del tipo di controlli e delle annualità coinvolte).
- In appello il giudice può confermare la valutazione di merito della prima istanza se il ricorrente non integra o non replica con nuova documentazione le carenze probatorie rilevate in primo grado.
- Le modifiche procedurali (es. trattazione tramite note telematiche previste dal D.L.137/2020) sono operative e non pregiudicano il diritto di difesa se le parti sono correttamente informate e hanno la possibilità di depositare note o memorie.
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