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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22379/2026 del 30/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente locale)

La controversia

Una contribuente aveva impugnato una cartella di pagamento relativa alla TARES per gli anni 2013-2017, deducendo che la cartella fosse nulla perché non preceduta dalla rituale notifica dell'atto presupposto, ossia l'avviso di accertamento comunale. Il giudice di primo grado aveva accolto l'eccezione; in appello, invece, la decisione era stata riformata sulla base della ritenuta prova della notifica dell'avviso di accertamento, desunta dall'avviso di ricevimento e da ulteriori elementi documentali. In cassazione la contribuente ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che la Corte di merito avesse illegittimamente tratto la riferibilità dell'avviso di ricevimento all'accertamento TARES da un atto esterno e successivo, e che la documentazione richiamata presentasse anche incongruenze sul numero dell'atto e sulla data di ricezione. La censura è stata però ritenuta inammissibile perché, sotto la veste della violazione di legge e dell'omesso esame di fatto decisivo, mirava in realtà a ottenere una rivalutazione del compendio probatorio e delle risultanze di merito.

La decisione

La Corte ha ritenuto inammissibile il motivo di ricorso, osservando che la doglianza, pur formalmente riferita a violazione di legge e omesso esame di un fatto decisivo, contestava in realtà la valutazione delle prove e la ricostruzione in fatto operata dal giudice di merito. Ha quindi applicato il principio secondo cui non è deducibile in cassazione, come vizio di cui all'art. 360, n. 3, c.p.c., una mera erronea ricognizione della fattispecie concreta, né può essere introdotta surrettiziamente una richiesta di nuova lettura delle risultanze istruttorie. Ha inoltre precisato che il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. richiede un fatto storico decisivo, mentre l'omessa considerazione di singoli elementi probatori, tesi difensive o argomenti non integra di per sé il vizio. In conclusione il ricorso è stato respinto; la ricorrente è stata condannata alle spese, al pagamento di una somma ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    il vizio di violazione o falsa applicazione di legge attiene alla ricerca, interpretazione e applicazione della norma, non alla rivalutazione dei fatti o delle prove

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    l'omesso esame deve riguardare un fatto storico decisivo, non singoli elementi istruttori o argomentazioni difensive

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente come parametro di censura, ma la doglianza è stata qualificata come attacco alla valutazione di merito

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente, senza che fosse ravvisato un effettivo vizio di violazione di legge

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente, ma la censura è stata ritenuta una richiesta di nuova valutazione delle prove

  • art. 2697 c.c.

    richiamato dalla ricorrente; la Corte ha escluso che vi fosse un errore di riparto dell'onere probatorio, trattandosi invece di valutazione delle risultanze di causa

  • art. 14 L. 20 novembre 1982, n. 890

    richiamato in tema di notificazione semplificata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, disciplinata dalle regole del servizio postale ordinario

  • art. 140 c.p.c.

    menzionato per precisare che la disciplina della L. n. 890/1982 attiene alla notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario ex art. 140 c.p.c.

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato quale base del procedimento accelerato e della definizione conforme alla proposta

  • art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

    applicato per la condanna della parte ricorrente a una somma ulteriore in ragione dell'abusività/ingiustificatezza della condotta processuale

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

Massime di principio

  • In sede di legittimità, la deduzione della violazione o falsa applicazione di legge non può essere usata per sollecitare una nuova valutazione dei fatti o delle prove già apprezzate dal giudice di merito.
  • Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo è configurabile solo se è stato trascurato un fatto storico principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti; non basta lamentare la mancata considerazione di singoli documenti, elementi istruttori o argomenti difensivi.
  • Quando si contesta la riconducibilità di un avviso di ricevimento all'atto impositivo notificato, la censura deve confrontarsi con l'accertamento in fatto compiuto dal giudice di merito e non può essere trasformata in una richiesta di riesame del materiale probatorio.
  • La notificazione semplificata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento segue, quanto alle modalità di consegna, la disciplina del servizio postale ordinario, senza le formalità proprie della notificazione eseguita dall'ufficiale giudiziario.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributarioRiscossioneAccertamento
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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