Cassazione Penale, Sentenza n. 10303/2026 del 18/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso impugnava l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva disposto la custodia cautelare in carcere nei confronti di Maffettone. Le imputazioni riguardano un'associazione finalizzata a reati tributari (emissione di fatture per operazioni inesistenti - capo 85) e plurimi reati di riciclaggio e delitti correlati (capi 86, 88, 89, 90, 91, 92, con riferimenti ai capi 87 e 93). Il ricorrente deduceva: (1) nullità e carenza di motivazione dell'ordinanza "genetica", lamentando mancata autonoma valutazione della gravità indiziaria (fumus) e degli specifici indizi che giustificano la misura, nonché l'incorporazione acritica delle motivazioni del primo provvedimento annullato dalla Cassazione; (2) illogicità della motivazione sulla sussistenza e intensità delle esigenze cautelari (periculum e necessità della misura carceraria), anche alla luce dell'attenuazione della misura nei confronti di un coindagato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il Tribunale del riesame abbia fornito ampia e puntuale motivazione sul fumus per i singoli capi, richiamando e trascrivendo parti del provvedimento precedente annullato solo per carenze formali ma integrando valutazioni sulla posizione specifica di Maffettone. La sentenza del riesame ha valorizzato elementi probatori concreti (indagini bancarie sul progressivo svuotamento dei conti delle società cartiere, trasferimenti all'estero e monetizzazioni per circa 15 milioni di euro, contenuto delle chat, ruolo di "dominanza" e coordinamento del Maffettone, uso dei figli e del sodale Hu per le operazioni mentre lo stesso era agli arresti domiciliari) che spiegano il contributo dell'imputato ai reati fine e la persistenza del rischio. Sui presunti argomenti attenuanti (chiusura indagini, modifiche della posizione cautelare di altri), il Tribunale ha motivato le differenze di posizione e ha ritenuto che il tempo trascorso (quattro anni) non sia di per sé decisivo per escludere le esigenze cautelari. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato infondato e il ricorrente condannato alle spese processuali.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. c) ed e) codice di procedura penale
Norma richiamata per l'indicazione dei motivi di ricorso in cassazione (censure sulla motivazione e sulla valutazione delle circostanze di fatto). La Corte valuta i profili di vizio denunziati come generici o comunque non fondati alla luce della motivazione del giudice del riesame.
art. 311 codice di procedura penale
Richiamato dal ricorrente in relazione alle censure già proposte in sede di gravame avverso il primo provvedimento; la Corte osserva che le censure risultavano limitate e non riproposte compiutamente davanti al Tribunale del riesame, il quale ha comunque fornito motivazione sui punti rilevanti.
art. 28 regolamento (cancelleria)
Richiesto l'adempimento procedurale in cancelleria al termine della decisione (formalità esecutive); non incide sul merito della decisione cautelare.
Massime di principio
- La Corte ammette che il Tribunale del riesame possa richiamare e integrare parti di provvedimenti precedenti annullati per vizi formali, purché fornisca una motivazione specifica e confronti gli elementi di fatto relativi al singolo indagato.
- Per valutare il fumus del reato è necessario che il giudice indichi collegamenti concreti tra elementi probatori (indagini bancarie, trasferimenti, chat, ruolo nell'organizzazione) e la partecipazione dell'imputato ai reati-scaopo; semplici affermazioni di posizione non sono sufficienti, ma la descrizione puntuale degli elementi probatori giustifica la misura.
- La persistenza delle esigenze cautelari può essere motivata anche quando i fatti siano distanti nel tempo: il decorso di alcuni anni non esclude automaticamente il pericolo di reiterazione o di inquinamento probatorio se emergono elementi che dimostrano il mantenimento di ruoli, contatti o capacità di interferire nelle indagini.
- La riduzione o modifica della misura cautelare rispetto a coimputati non comporta automaticamente la stessa valutazione per un altro indagato: il giudice deve valutare ruoli, precedenti e profili soggettivi distinti e motivare le differenze.
- Le censure generiche sulla carenza motivazionale sono destinate a fallire se dagli atti emerge una motivazione estesa e puntuale del giudice del riesame; la difesa deve riproporre espressamente e in modo specifico le medesime deduzioni davanti all'organo che decide dopo il rinvio, altrimenti il rilievo può essere considerato non riproposto.
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