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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18819/2024 del 13/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La parte civile Salio impugnava la sentenza del Tribunale di Brescia che aveva confermato l'assoluzione dell'imputato Bergamini e, contestualmente, aveva mantenuto nei suoi confronti la condanna della parte civile alla rifusione delle spese e al risarcimento del danno. Il ricorso per cassazione deduceva, in sintesi: 1) vizio di diritto per l'uso di una formula assolutoria incompatibile con la ricostruzione fattuale (sosteneva che l'imputato aveva agito in legittima difesa, sicché l'assoluzione avrebbe dovuto essere "perché il fatto non costituisce reato" e non "perché il fatto non sussiste", con conseguente inapplicabilità degli artt. 427 e 542 c.p.p.); 2) motivazione illogica e carente in relazione alla colpa ascritta alla parte civile, posta a fondamento della condanna a rifondere le spese e al risarcimento; 3) errata applicazione della legge penale con particolare riferimento alle conseguenze dell'accoglimento dell'appello sulla sola materia delle spese e del risarcimento.

La decisione

La Cassazione ha ritenuto il primo motivo assorbente e fondato. Ha constatato che il Tribunale d'appello non ha dato risposta al motivo di gravame relativo alle statuizioni civili (condanna alle spese e risarcimento) proposto dalla parte civile, e che dagli stessi motivi della sentenza di merito emergeva un accertamento compatibile con l'esistenza di una causa di giustificazione (legittima difesa). Poiché la decisione di merito non ha affrontato e risolto il motivo appello inerente la carenza dei presupposti applicativi della condanna ex art. 542 c.p.p., la Corte ha annullato senza rinvio le sentenze di primo e secondo grado limitatamente alla condanna della parte civile alla rifusione delle spese e al risarcimento dei danni in favore dell'imputato, ai sensi dell'art. 620 lett. i) c.p.p. Le restanti statuizioni (in particolare l'assoluzione dell'imputato) sono rimaste in piedi nella loro formulazione.

Norme richiamate

  • art. 606 lett. b) c.p.p.

    Invocato come vizio dedotto nel ricorso di cassazione per illegittimità della motivazione riguardo la condanna alle spese e al risarcimento

  • art. 427 c.p.p.

    Riferito nella decisione quale norma che disciplina la condanna del querelante alla rifusione delle spese dell'imputato; la Corte ricorda che la sua applicabilità opera in combinato con la formula assolutoria che attesti l'inesistenza del fatto

  • art. 542 c.p.p.

    Richiamato quale disposizione richiamata dall'art. 427 per le consequenze civili dell'assoluzione; la Corte segnala che la sua applicazione dipende dalla corretta individuazione della formula assolutoria

  • art. 620 lett. i) c.p.p.

    Fondamento normativo utilizzato dalla Corte per annullare senza rinvio le statuizioni civili quando l'omissione di esame del motivo d'appello rende inevitabile la riforma

  • Giurisprudenza richiamata (Sez. U n. 40049/2008; Sez. 3 n. 28351/2013)

    La Corte richiama orientamenti secondo i quali l'accertamento di una causa di giustificazione (es. legittima difesa) impone l'assoluzione con la formula "perché il fatto non costituisce reato" e non con la formula "perché il fatto non sussiste"

Massime di principio

  • La corte d'appello è tenuta ad affrontare e decidere espressamente i motivi di gravame: l'omissione di risposta ai singoli motivi che incidono sulle statuizioni civili può giustificare l'annullamento senza rinvio
  • Se dagli accertamenti emerge una causa di giustificazione (es. legittima difesa), l'assoluzione deve essere formulata come "perché il fatto non costituisce reato"; l'uso della formula "perché il fatto non sussiste" ha riflessi diversi sulle statuizioni civili
  • Gli artt. 427 e 542 c.p.p. (condanna del querelante alla rifusione delle spese e, in caso di colpa grave, al risarcimento) sono applicabili soltanto quando l'assoluzione avviene per le fattispecie previste dalle norme stesse (es. "il fatto non sussiste" o "per non aver commesso il fatto"); se l'assoluzione deriva da causa di giustificazione, tali norme non trovano applicazione
  • La Cassazione può annullare senza rinvio le sole statuizioni civili quando la riforma è consequenziale e inevitabile rispetto all'omessa valutazione del motivo d'appello (art. 620 lett. i) c.p.p.)
  • Per evitare l'esposizione a condanne civili, chi impugna o decide dovrebbe chiarire la natura della formula assolutoria e motivare esplicitamente la presenza o l'assenza di cause di giustificazione

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