Cassazione Civile, Ordinanza n. 18471/2022 del 08/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (erede)
La controversia
La controversia nasce da un giudizio di divisione dell'asse ereditario lasciato dal genitore. Nel corso del processo un coerede ha chiesto, in via riconvenzionale, l'accertamento dell'usucapione di un appartamento compreso nell'asse, domanda accolta in primo grado e poi rigettata in appello su impugnazione dell'altro coerede. In Cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia della Corte d'appello sul motivo di gravame con cui aveva contestato l'usucapione; 2) violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. per avere la Corte d'appello compensato le spese di secondo grado valorizzando la peculiarità della vicenda e i rapporti di parentela tra le parti, ragioni ritenute non idonee a giustificare la compensazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché privo di interesse: la Corte d'appello, infatti, aveva già accolto l'appello del ricorrente e rigettato la domanda di usucapione della controparte, sicché non vi era omessa pronuncia utilmente censurabile. Ha invece accolto il secondo motivo, affermando che la compensazione delle spese non può essere giustificata con formule generiche come la "peculiarità della fattispecie" né con il mero richiamo al rapporto di parentela tra le parti, non rientrando tali ragioni tra quelle tipizzate dall'art. 92 c.p.c. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente al capo sulle spese, con rinvio alla Corte d'appello di Napoli in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
La censura per omessa pronuncia è inammissibile quando la decisione impugnata abbia già accolto l'impugnazione della parte sul punto sostanziale dedotto, eliminando l'interesse alla doglianza.
Il principio di soccombenza governa la regolazione delle spese salvo i casi di compensazione consentiti dalla legge.
La compensazione delle spese è consentita solo nei casi tipizzati dalla norma, come interpretata alla luce delle modifiche legislative e della sentenza della Corte costituzionale n. 77 del 2018; non sono sufficienti motivazioni generiche o il solo rapporto di parentela tra le parti.
La definizione è avvenuta in camera di consiglio secondo il rito accelerato previsto dalla norma.
Sono stati dedotti vizi di violazione di legge e di omessa pronuncia in sede di ricorso per cassazione.
Massime di principio
- La censura per omessa pronuncia è inammissibile per difetto di interesse quando la sentenza impugnata abbia comunque deciso in senso favorevole alla parte sul medesimo punto sostanziale.
- La compensazione delle spese di lite, dopo le riforme dell'art. 92 c.p.c., richiede una motivazione riconducibile a presupposti specifici e tipizzati; formule clausolate come la "peculiarità della vicenda" non sono sufficienti.
- Il mero rapporto di parentela tra le parti non costituisce, di per sé, ragione idonea a derogare al principio di soccombenza nella liquidazione delle spese.
- Quando l'accoglimento dell'appello comporta la riforma della decisione sul merito, il giudice del rinvio deve riesaminare anche la regolazione delle spese se il relativo capo è stato cassato.
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