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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05374/2024 del 29/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha ritenuto perfezionata la definizione agevolata della lite per effetto dell'istanza e del versamento delle somme determinate dal Comune, ritenendo non ostativa la riserva di parziale ripetizione formulata dalla società. Di conseguenza ha dichiarato estinto il giudizio di cassazione e ha compensato le spese.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (ente locale)

La controversia

La società concessionaria ha impugnato per cassazione la sentenza della Corte d'appello che, in riforma parziale della decisione di primo grado, aveva rigettato il suo appello contro la rideterminazione dei canoni di concessione di uno stabilimento balneare effettuata dal Comune per gli anni 2009 e 2010. Nel corso del giudizio di legittimità la ricorrente ha comunicato di avere aderito alla definizione agevolata della lite prevista dalla normativa speciale, depositando l'istanza notificata alle controparti e la documentazione attestante il pagamento delle somme richieste dal Comune. Ha tuttavia rappresentato una riserva di parziale ripetizione, lamentando un asserito errato conteggio in eccesso, riserva che la Corte ha ritenuto irrilevante rispetto alla volontà di definire la controversia.

Norme richiamate

  • art. 100, comma 7, D.L. n. 104/2020

    art.100, c.7 d.l.n.104/2020

    La presentazione dell'istanza e il pagamento delle somme dovute determinano la definizione agevolata della lite e, quindi, l'estinzione del giudizio.

  • L. n. 124/2020

    convertito dalla l.n.124/2020

    Norma di conversione richiamata per dare efficacia alla disciplina sulla definizione agevolata della lite.

Massime di principio

  • La definizione agevolata della lite si perfeziona quando la parte interessata presenta l'istanza prevista dalla legge e provvede al pagamento degli importi determinati secondo la disciplina speciale.
  • Una riserva formulata dalla parte in ordine alla possibile ripetizione di somme ritenute versate in eccedenza non impedisce la definizione agevolata, se non incide sulla volontà di avvalersi della procedura e resta estranea al thema decidendum residuo.
  • Quando la lite è definita in via agevolata nel corso del giudizio di cassazione, il processo deve essere dichiarato estinto e le spese possono essere compensate.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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