Cassazione Penale, Ordinanza n. 01511/2025 del 13/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito resta quindi ferma, con esclusione del riconoscimento della particolare tenuità del fatto.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano del 25 giugno 2024. Si contesta, in sintesi, la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., anche sotto il profilo della mancata considerazione della condotta successiva al reato. Dal testo emerge che la decisione impugnata aveva già svolto una valutazione completa della fattispecie concreta, escludendo la minima offensività del fatto in ragione del contesto complessivo della condotta, dell'inserimento della ricettazione della moto in un più ampio contesto delittuoso e del comportamento tenuto a bordo del mezzo, con fuga e investimento/puntamento contro gli operanti, causandone lesioni. La Corte di cassazione reputa i motivi generici e manifestamente infondati.
Norme richiamate
La particolare tenuità del fatto richiede una valutazione complessiva della fattispecie concreta; occorre che, all'esito dell'esame di condotta, danno e colpevolezza, il fatto risulti di minima offensività. La sua applicazione può essere esclusa quando il comportamento complessivo, inserito nel contesto delittuoso, esprima offensività non minima.
La condotta risarcitoria dell'imputato è stata considerata autonomamente ai fini dell'attenuante del risarcimento del danno, e non come elemento idoneo a superare il giudizio di offensività necessario per l'art. 131-bis c.p.
Massime di principio
- Il giudizio di particolare tenuità del fatto non può essere fondato su un singolo aspetto isolato della condotta, ma richiede una valutazione unitaria e complessiva della vicenda concreta, comprensiva di condotta, danno e colpevolezza.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è incompatibile con condotte che, per modalità esecutive e inserimento in un più ampio contesto criminoso, manifestino offensività non minima.
- La condotta riparatoria o risarcitoria successiva al fatto non coincide con il giudizio di particolare tenuità e può rilevare separatamente ai fini delle attenuanti, senza incidere automaticamente sull'esclusione della punibilità.
- Nel giudizio di legittimità, motivi che reiterano censure già disattese con argomentazione completa e coerente possono essere dichiarati inammissibili per genericità e manifesta infondatezza.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 13 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 01257/2025 del 13/01/2025
- ordinanza_penale · 13 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 01258/2025 del 13/01/2025
- ordinanza_penale · 13 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 01259/2025 del 13/01/2025
- ordinanza_penale · 13 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 01260/2025 del 13/01/2025
- ordinanza_penale · 13 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 01261/2025 del 13/01/2025
- ordinanza_penale · 13 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 01262/2025 del 13/01/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →