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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30030/2025 del 01/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Lunghi era stato condannato dal Tribunale di L'Aquila per violazioni in materia di sicurezza sul lavoro (omessa idonea viabilita nell'area di cantiere con cavi elettrici pendenti e mancata installazione di dispositivi di sicurezza esterni), in violazione degli artt. 108 e 159, comma 2, lett. b), del d.lgs. 9 aprile 2008 n.81. In cassazione l'imputato ha impugnato la sentenza contestando: (i) la mancanza di motivazione circa la riconducibilita soggettiva dei fatti e il nesso di causalita, lamentando un trattamento di responsabilita automatica per la qualita di amministratore; (ii) vizi di motivazione e travisamento della prova, sostenendo l'esistenza di deleghe operative e di ruoli di garanzia attribuiti ad altri soggetti; (iii) l'omessa applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., in quanto erano state adottate misure di sicurezza successive e l'imputato era incensurato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili per genericita il primo e il secondo motivo, ritenendo insufficiente e non specifica la critica difensiva circa la responsabilita e la delega; ha invece ritenuto fondato il terzo motivo relativo all'art. 131-bis cod. pen. La Corte ha affermato il principio secondo cui l'adozione di misure di sicurezza successive puo essere considerata dal giudice del merito come condotta rilevante ai fini dell'applicazione dell'art. 131-bis, ma non automaticamente idonea a determinare la non punibilita o l'estinzione del reato (ciò per non neutralizzare il meccanismo previsto dall'art. 301 del d.lgs. 81/2008). Perche la valutazione sia corretta il giudice del merito deve motivare specificamente sul valore del tempestivo adempimento e su eventuali elementi ostativi. Conseguentemente la Corte ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla questione dell'applicabilita dell'art. 131-bis e ha disposto il rinvio per un nuovo giudizio su quel punto; il resto del ricorso e rigettato e la condanna sostanzialmente e confermata.

Norme richiamate

  • d.lgs. 9 aprile 2008, n.81 (Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro)

    art. 108; art. 159, comma 2, lett. b.; art. 301

    Gli artt. 108 e 159 disciplinano gli obblighi del datore di lavoro e le specifiche violazioni accertate. L'art. 301 prevede l'oblazione speciale: l'estinzione del reato richiede congiuntamente l'adozione delle misure di sicurezza e il pagamento della sanzione; l'adozione da sola non estingue il reato.

  • art. 131-bis cod. pen.

    La Corte indica che la condotta successiva (ad es. l'adozione di misure di sicurezza) puo essere considerata ai fini della causa di non punibilita per tenue entita del fatto, ma non produce automaticamente l'applicazione della norma; il giudice del merito deve valutare concretamente il valore e la tempestivita dell'adempimento e gli eventuali indici negativi che ne ostino.

Massime di principio

  • La qualita di legale rappresentante e datore di lavoro comporta una posizione di garanzia: la responsabilita penale puo essere riconosciuta se non viene dimostrata specificamente e con prove concrete la delega effettiva e operativa delle funzioni di sicurezza.
  • Le censure in cassazione devono essere specifiche: critiche generiche sulla 'assenza di responsabilita' o sulla 'delegazione' senza indicare prove o ragionamenti precisi sono dichiarate inammissibili.
  • Perche una delega escluda la responsabilita del datore di lavoro occorre che sia provata la natura, l'oggetto e l'effettivita della delega (contenuto preciso, destinatario qualificato, effettivo esercizio del controllo da parte del delegato).
  • L'adozione di misure di sicurezza dopo il fatto e la mancata recidiva possono essere elementi a favore dell'imputato ai fini dell'art. 131-bis, ma non creano automaticamente la non punibilita: il giudice deve valutare caso per caso la tempestivita, l'efficacia e l'entita dell'adempimento e altri indici ostativi.
  • L'oblazione speciale prevista dall'art. 301 del d.lgs. 81/2008 estingue il reato solo se coesistono l'adozione delle misure e il pagamento della sanzione; non puo essere sostituita da una valutazione automatica dell'art. 131-bis.
  • In giudizio e consigliabile documentare dettagliatamente le misure adottate dopo l'accertamento (tempi, modalita, soggetti coinvolti) e qualsiasi prova di pagamento o volontà di regolarizzazione per valorizzare la condotta successiva.

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