Cassazione Penale, Sentenza n. 8597/2024 del 27/02/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la conferma della condanna per detenzione di arma clandestina deducendo illogicità della motivazione e mancata assunzione di una prova decisiva. Sostiene che la condanna si fonda unicamente sulla testimonianza del sig. Vincenzo Di Meo, privo di specifiche qualifiche tecniche sull'efficienza dell'arma, e che non è stata svolta alcuna perizia tecnica per accertarne l'efficienza.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il giudice del merito abbia legittimamente valutato, sulla base delle caratteristiche descritte dell'oggetto e della testimonianza, la natura e l'efficienza dell'arma senza necessità di perizia tecnica, richiamando il principio che natura ed efficienza possono essere desunte da qualsiasi mezzo di prova. La Corte ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende per la proposizione dell'impugnazione.
Norme richiamate
Il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende
Attribuisce alla Corte la potestà di condannare il ricorrente al pagamento di spese e ammende quando il ricorso è inammissibile, anche tenendo conto di una possibile colpa nella proposizione dell'impugnazione.
Giurisprudenza di legittimità (Sez. 1, sent. n. 46890 del 18/10/2019)
La natura di arma, sia l'efficienza della stessa possono essere desunte da qualsiasi mezzo di prova
Principio secondo cui natura ed efficienza dell'arma possono essere accertate con mezzi di prova anche non tecnici; tale accertamento è valutazione di fatto del giudice di merito e non è sindacabile in Cassazione se immune da vizi logico-giuridici.
Corte costituzionale, sentenza n. 186 del 2000
Riconosce la possibile sussistenza di colpa nella proposizione di impugnazioni infondate, giustificando l'applicazione di ammende per ricorsi manifestamente temerari o inammissibili.
Massime di principio
- La natura e l'efficienza di un'arma possono essere provate anche con mezzi non tecnici (es. descrizioni, segni di sparo, reperti), perciò l'assenza di perizia non annulla automaticamente la prova.
- La Corte di Cassazione verifica solo la logicità e la conformità alla legge della motivazione: non può sostituirsi al giudice del merito per una rivalutazione dei fatti se la decisione è supportata da ragioni logiche.
- Se si intende contestare l'efficienza di un'arma, è necessario far valere in sede di merito l'esigenza e la mancata esecuzione di accertamenti tecnici o produrre elementi probatori alternativi; lamentarle solo in Cassazione è in genere inefficace.
- La proposizione di ricorsi manifestamente infondati o basati su mera dissociazione dalla valutazione del merito può comportare condanne per spese e ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
- In difesa, mirare a evidenziare vizi logico-giuridici nella motivazione (contraddizioni, lacune probatorie rilevanti, mancata considerazione di prove decisive) è più efficace rispetto alla semplice richiesta di una lettura alternativa dei fatti.
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