Sentenza n. 15382/2026 - Roma, Sezione 2T
per l'annullamento previa sospensione degli effetti Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: della determina dirigenziale di Roma Capitale rep. QD/1056 del 12.05.2026 prot CA /15397 nonché per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato da Roma Capitale e del conseguente obbligo a provvedere sull’invito e diffide a provvedere ai sensi dell’art. 19, c.3, l. 241/90 – trasmesso dal ricorrente in prima battuta il 30 aprile 2026 e successivamente, conosciuti i provvedimenti impugnati a seguito di accesso, in data 27/5/2026 per sollecitare l’Amministrazione all’esercizio dei propri poteri inibitori, di vigilanza e repressivi nei confronti della manifestazione denominata “Parco di Caracalla” e delle connesse Segnalazioni Certificate di Inizio Attività (SCIA) n.CA/78249 del 28/4/2026, richiesta dalla Pizza Power srl n. CA/80718 del 30/4/2026, richiesta dalla Opera srls; n. CA/80948 del 30/4/2026 trasmessa dalla Ape Magna di Renzi Manuel; n. CA/85625 dell’8/5/2026 trasmessa dalla Sorrentini HFS srl, tutte presentate per l’esercizio della somministrazione al pubblico di bevande e alimenti nell’ambito della manifestazione “Parco Caracalla”; con conseguente condanna del Comune di Roma Capitale, in persona del legale rappresentante p.t., a provvedere con urgenza all’adozione degli atti dovuti così da inibire lo svolgimento della manifestazione “Parco Caracalla” e rimuovere gli eventuali effetti dannosi della stessa, adottando, per l’effetto, anche gli opportuni provvedimenti di dichiarazione dell’invalidità e/o l’inefficacia di tutti gli atti connessi, presupposti e conseguenti, ivi inclusi anche quelli non attualmente conosciuti e per l’accertamento, anche in via autonoma, della fondatezza della pretesa dedotta, ex art. 31 CPA, con dichiarazione della abusività delle opere e delle attività poste in essere dai controinteressati, con il conseguente ordine a Roma Capitale di adottare i provvedimenti richiesti, e con riserva di agire per il risarcimento dei danni; nonché per l’annullamento della nota del Comune di Roma del 21/5/206 prot. CA 2026/0095851 con cui il SUAP del Comune di Roma Capitale ha solo parzialmente evaso l’istanza di accesso del 13.5.2026 con condanna del Comune di Roma Capitale al rilascio di copia conforme di tutti i provvedimenti e i titoli richiesti con istanza di accesso del 13.5.2026; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Salini Pietro l’8/8/2026: per l’annullamento previa sospensione degli effetti dell’autorizzazione del 12.5.2026 rep. QD/1056 e prot. CA/15397 con cui la Omon srl è stata autorizzata ad effettuare “trattenimenti danzanti, spettacoli musicali e attività di spettacolo viaggiante” presso il terreno situato a Via Guido Baccelli 86-88, Roma; del provvedimento, di estremi al momento sconosciuti, con cui Roma Capitale ha prorogato sino a fine settembre la suddetta autorizzazione del 12.5.2026 rep. QD/1056 e prot. CA/15397; del nulla osta paesaggistico adottato dalla Soprintendenza Speciale Archeologica belle arti e paesaggio di Roma – Ministero della Cultura - del 23.04.2026 n. 26092; della nota di Roma Capitale, Municipio I Roma Centro prot. CA/2026/0109273 dell’11.6.2026; della nota di Roma Capitale, Municipio I Roma Centro prot. CA/2026/0110045 dell’12.6.2026; della nota di Roma Capitale, Municipio I Roma Centro prot. CA/112101 del 16.6.2026; della nota di Roma Capitale, Municipio I Roma Centro prot. CA/2026/0114263 del 18.6.2026; del verbale dell’8 maggio 2026 prot. QD 14972 n. 46 C.C.V.L.P. che ha concesso l’agibilità; del parere di conformità acustica NH/3680 del 12.5.2026; nonché per l’accertamento e la dichiarazione di invalidità e/o comunque di inefficacia della CIL del 7.4.2026 e delle connesse Segnalazioni Certificate di Inizio Attività e per l’accertamento e la dichiarazione di invalidità e/o abusività delle opere e delle attività poste in essere dai controinteressati;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Determinazione di Roma Capitale del 12 maggio 2026 che autorizzava trattenimenti danzanti, spettacoli musicali e attività di spettacolo viaggiante nell’area di via Guido Baccelli 86-88; atti connessi, fra cui la proroga dell’autorizzazione, il nulla osta paesaggistico, atti comunali relativi ai profili edilizi e commerciali, il verbale di agibilità e il parere acustico. Erano inoltre proposte un’azione contro il silenzio sull’esercizio dei poteri di vigilanza e repressione e un’istanza di accesso documentale.
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni e operatori)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, residente in un’abitazione adiacente ai terreni interessati, ha contestato l’autorizzazione della manifestazione «Parco Caracalla» e, con motivi aggiunti, la sua proroga e gli atti connessi. Ha dedotto la mancanza del requisito di precarietà delle strutture, l’assenza di conformità urbanistica e di un adeguato titolo edilizio, oltre all’illegittimità delle opere e delle attività. Con l’azione ex art. 31 c.p.a. ha lamentato che Roma Capitale, nonostante le diffide del 30 aprile e del 27 maggio 2026, fosse rimasta inerte rispetto alla richiesta di esercitare i poteri di controllo, inibitori e repressivi sulle SCIA e sulla manifestazione; ha chiesto che fosse ordinato il ripristino dello stato dei luoghi, la chiusura delle attività e l’inibizione della prosecuzione. Con l’istanza ex art. 116 c.p.a. ha contestato l’ostensione soltanto parziale dei documenti richiesti il 13 maggio 2026. Omon s.r.l. aveva eccepito l’inammissibilità del ricorso per difetto di asseverazione della procura e, in subordine, per genericità della procura rispetto alle domande sul silenzio e sull’accesso.
La decisione
Il TAR ha respinto le eccezioni preliminari di Omon: la procura risultava regolarmente asseverata e la sua lettura consentiva di ritenere comprese anche le domande ex artt. 31 e 116 c.p.a. Ha respinto nel merito la domanda contro il silenzio: dagli atti risultava che Roma Capitale aveva riscontrato l’istanza del 27 maggio 2026 e svolto attività di vigilanza, comunicando gli accertamenti e i sopralluoghi eseguiti. Non sussisteva quindi inerzia; inoltre, l’interesse all’azione ex art. 31 era soddisfatto dall’esecuzione dei controlli, mentre l’eventuale adozione di misure inibitorie costituiva una scelta discrezionale dell’amministrazione non imponibile su richiesta del privato. Il TAR ha dichiarato improcedibile l’istanza di accesso ex art. 116 c.p.a. per sopravvenuta carenza di interesse, poiché durante il giudizio Roma Capitale aveva osteso tutta la documentazione richiesta, inclusi atti edilizi, SCIA, autorizzazione allo spettacolo, nulla osta acustico e paesaggistico e CIL. La decisione ha riguardato limitatamente le domande ex artt. 31 e 116 c.p.a.; le spese sono state compensate per giustificate ragioni, tenuto conto della condotta processuale delle parti.
Norme richiamate
Non è dunque configurabile alcuna inerzia in capo all’Amministrazione, che ha effettuato i controlli ai quali era tenuta ed ha riscontrato le missive di parte ricorrente. L’interesse legittimo sotteso all’azione ex art. 31 c.p.a. risulta soddisfatto dall’aver provveduto l’Amministrazione effettuando i controlli di legge. L’adozione di eventuali provvedimenti inibitori è una scelta discrezionale dell’Amministrazione che non può essere imposta dal privato.
L’azione contro il silenzio presuppone l’inerzia dell’amministrazione rispetto a un dovere di provvedere. Quando l’amministrazione ha riscontrato le sollecitazioni e svolto i controlli dovuti, non sussiste inerzia; l’azione non consente inoltre di imporre l’adozione di specifici provvedimenti inibitori che rientrino nella discrezionalità amministrativa.
Pertanto, il Tribunale - preso atto che, nelle more del giudizio, si è dunque verificata l’ostensione di tutta la documentazione richiesta - essendo certa e definitiva l’inutilità della sentenza sul punto per essere venuta meno, per il ricorrente, qualsiasi utilità, anche solo strumentale o morale comunque residua, della pronuncia giurisdizionale sulla domanda de qua - dichiara l’istanza ex art. 116 improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1 c.p.a.
La completa ostensione dei documenti richiesti durante il giudizio fa venir meno l’interesse alla decisione sull’istanza di accesso e comporta l’improcedibilità della domanda.
Pertanto, il Tribunale - preso atto che, nelle more del giudizio, si è dunque verificata l’ostensione di tutta la documentazione richiesta - essendo certa e definitiva l’inutilità della sentenza sul punto per essere venuta meno, per il ricorrente, qualsiasi utilità, anche solo strumentale o morale comunque residua, della pronuncia giurisdizionale sulla domanda de qua - dichiara l’istanza ex art. 116 improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1 c.p.a.
La sopravvenuta e completa soddisfazione dell’interesse azionato, che rende definitivamente inutile la pronuncia, determina l’improcedibilità della domanda per carenza d’interesse.
Massime di principio
- L’azione avverso il silenzio è infondata quando l’amministrazione abbia dato riscontro alle sollecitazioni e svolto i controlli dovuti, poiché in tal caso non sussiste inerzia.
- L’azione contro il silenzio non consente al privato di imporre l’adozione di specifiche misure inibitorie quando la scelta di adottarle rientri nella discrezionalità dell’amministrazione.
- La completa ostensione, nelle more del giudizio, dei documenti richiesti con un’istanza di accesso determina il venir meno dell’interesse alla decisione e l’improcedibilità della domanda.
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