Cassazione Penale, Sentenza n. 47011/2023 del 22/11/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza di Corte d'appello che ha accolto la richiesta di estradizione presentata dalla Moldavia per dare esecuzione a una condanna definitiva per truffa aggravata. Il ricorrente ha dedotto: 1) rischio di trattamenti disumani e degradanti nelle carceri moldave (art. 705, comma 2, lett. c, c.p.p. e art. 3 CEDU), sulla base di rapporti di ONG e documentari; 2) violazione del principio di specialità e conflitto con informazioni della Moldavia circa un processo pendente per altro reato (art. 699 c.p.p. e art. 14 Convenzione europea di estradizione); 3) rischio per la vita o arruolamento forzato a causa del conflitto in Ucraina e dell'instabilità interna; 4) erronea esclusione dell'applicabilità della disciplina sul mandato d'arresto europeo e della possibilità di espiare la pena in Italia (legge n. 69/2005 e d.lgs. n. 161/2010).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi relativi al rischio di trattamenti inumani (primo motivo), al pericolo derivante dal conflitto/arruolamento (terzo motivo) e all'applicabilità del mandato d'arresto europeo o del d.lgs. 161/2010 nei rapporti con uno Stato non UE (quarto motivo). Sulla questione delle informazioni circa un processo pendente per altro reato (secondo motivo), la Corte ha confermato che la Corte di appello ha correttamente limitato il riconoscimento dell'estradizione esclusivamente al reato oggetto della condanna definitiva (truffa aggravata) e ha richiamato il ruolo del Ministro, ai sensi dell'art. 699 commi 3 e 4 c.p.p., nel porre condizioni e nel verificare il rispetto del principio di specialità al momento del decreto di estradizione. Conseguentemente l'estradizione è stata ritenuta ammissibile e il ricorrente è stato condannato alle spese processuali.
Norme richiamate
Richiede la valutazione del concreto rischio di sottoposizione a trattamenti inumani o degradanti; la Corte ha ritenuto che le informazioni aggiornate (in particolare la visita del Comitato anti-tortura del Consiglio d'Europa del febbraio 2023) non dimostrino un rischio attuale tale da vietare l'estradizione.
Stabilisce che il Ministro può porre condizioni al decreto di estradizione e che spetta all'autorità che concede l'estradizione verificare il rispetto del principio di specialità; la Corte ha confermato che la misura deve essere limitata al reato per il quale esiste condanna definitiva e che il Ministro svolgerà il controllo sulle eventuali condizioni.
art. 3 CEDU
Fissa il divieto assoluto di trattamenti inumani o degradanti; la Corte ha applicato i criteri giurisprudenziali della Corte EDU richiedendo prove attuali e concrete del rischio e riconoscendo rilevanza a report aggiornati come quello del Comitato anti-tortura.
Convenzione europea di estradizione
Richiamata rispetto ai criteri per l'accoglimento dell'istanza di estradizione e al principio di specialità; la Corte ha ritenuto sussistenti le condizioni di cooperazione e le informazioni sul regime detentivo fornite dallo Stato richiedente.
Disciplina il mandato d'arresto europeo; la Corte ha affermato che tale disciplina non è applicabile ai rapporti con Stati non membri dell'UE, perciò non rilevante nel caso di estradizione verso la Moldavia.
Attua la Decisione quadro 2008/909 relativa all'esecuzione delle pene tra Stati membri UE; la Corte ha ritenuto che la sua applicazione sia limitata a rapporti intra-UE e quindi non applicabile al caso.
decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137
Norme procedurali sulle modalità dell'udienza in camera di consiglio (collegate alle misure emergenziali); il procedimento è stato trattato con tali modalità previste e prorogate.
art. 203 disp. att. cod. proc. pen.
Riguarda adempimenti di cancelleria successivi alla decisione; la Corte ha disposto l'incarico alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Massime di principio
- Per far valere il divieto di estradizione per rischio di trattamenti inumani (art. 705 c.p.p. e art. 3 CEDU) è necessario fornire prove attuali, concrete e specifiche: rapporti generici o documentari non aggiornati sono spesso insufficienti.
- Le relazioni e i rapporti di organi come il Comitato anti-tortura del Consiglio d'Europa hanno peso decisivo: se indicano miglioramenti o assenza di criticità recenti, l'ostativo per trattamenti inumani può essere escluso.
- Se lo Stato richiedente segnala procedimenti pendenti per altri reati, la giurisdizione italiana può limitare l'accoglimento dell'estradizione alla fattispecie per la quale sussiste condanna definitiva; il Ministro ha ruolo chiave nel porre condizioni e nel tutelare il principio di specialità.
- Il rischio derivante da conflitti armati o instabilità politica non impedisce automaticamente l'estradizione se le strutture carcerarie dove il rimpatrio avverrà si trovano in regioni non colpite direttamente e non sussistono prove concrete di pericolo personale.
- La normativa sul mandato d'arresto europeo e sugli strumenti di trasferimento/esecuzione delle pene tra Stati membri (legge 69/2005, d.lgs.161/2010) non si applica nei rapporti con Stati terzi non appartenenti all'UE; per tali ipotesi restano pertinenti Convenzione europea di estradizione e diritto interno.
- I giudici nazionali possono ottenere e valutare informazioni individualizzate (assegnazione carceraria, regime detentivo, piano trattamentale) dallo Stato richiedente per ridurre l'incertezza circa il trattamento futuro dell'estradando.
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