Cassazione Penale, Sentenza n. 23995/2022 del 22/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Ministero impugnava l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di L'Aquila che aveva autorizzato il detenuto sottoposto al regime dell'art. 41-bis a svolgere il colloquio visivo mensile mediante video-collegamento tramite piattaforme certificate D.G.S.I.A., ritenendo che il Tribunale avesse esteso illegittimamente le condizioni previste dalla giurisprudenza di legittimità. Il ricorso denunciava violazione ed erronea applicazione dell'art. 69, comma 6, lett. b) dell'Ord. Pen. (l. n. 354/1975) e degli artt. 35-bis e 41-bis Ord. Pen., sostenendo che la possibilità di video-colloquio per i detenuti 41-bis è ammessa soltanto in situazioni di oggettica impossibilità o di gravissima difficoltà a svolgere il colloquio in presenza, con particolare riguardo all'effettiva impossibilità dei familiari a raggiungere l'istituto; inoltre il Ministero richiamava la normativa che, ancorata alla gestione della pandemia, comunque consentiva gli spostamenti per lo svolgimento dei colloqui (art. 1-bis legge n. 61/2021).
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha osservato che la giurisprudenza di legittimità ammette il colloquio visivo per i detenuti sottoposti all'art. 41-bis solo in "situazioni di impossibilità o, comunque, di gravissima difficoltà" a effettuare il colloquio in presenza, e che l'ordinanza impugnata conteneva una motivazione generica basata sul contesto pandemico senza verificare specificamente l'effettiva impossibilità o gravissima difficoltà dei congiunti a recarsi in istituto. Ha quindi annullato l'ordinanza e rinviato al Tribunale di sorveglianza di L'Aquila per un nuovo giudizio in cui dovrà colmare la carenza motivazionale e valutare concretamente se ricorrano i presupposti per autorizzare il colloquio mediante videoconferenza.
Norme richiamate
art. 69, comma 6, lett. b) Ord. Pen. (Legge n. 354/1975)
Riferita come norme che regolano le modalità dei colloqui; la corte ha valutato l'applicazione alla luce del principio che la videoconferenza per i 41-bis è derogatoria e va limitata a casi di impossibilità o gravissima difficoltà
Citato nella cornice normativa che disciplina le comunicazioni e le modalità d'incontro dei detenuti; utilizzato per valutare i limiti di sicurezza e le cautele richieste
Fondamentale per il regime differenziato: la giurisprudenza e la Corte rilevano che, per i soggetti sottoposti a 41-bis, i colloqui visivi tramite remoto sono ammessi solo in presenza di impossibilità o gravissima difficoltà all'incontro in presenza, e devono avvenire con modalità che assicurino le cautele di sicurezza richieste dal regime
Norma richiamata per sottolineare che, pur in contesto pandemico, sono comunque consentiti gli spostamenti dei congiunti per lo svolgimento dei colloqui in carcere; elemento che il Tribunale avrebbe dovuto considerare nella valutazione dell'impossibilità o difficoltà
Massime di principio
- Per i detenuti sottoposti al regime dell'art. 41-bis, l'autorizzazione a colloqui visivi tramite video è ammissibile solo se sussiste un'effettiva impossibilità o una gravissima difficoltà a svolgere il colloquio in presenza; non è una misura di carattere generale o automatica.
- Il giudice che autorizza il video-colloquio deve motivare specificamente e con adeguata prova fattuale l'esistenza delle condizioni impeditiva o gravemente ostative per i congiunti a recarsi in istituto; riferimenti generici alla situazione emergenziale (es. pandemia) sono insufficienti.
- Va considerata la normativa positiva che può consentire spostamenti per visite (es. art. 1-bis L. 61/2021): la sussistenza di una mera emergenza sanitaria formale non basta a giustificare l'esclusione automatica dei colloqui in presenza.
- Le piattaforme e le modalità tecniche da utilizzare devono essere quelle idonee e certificate dall'Amministrazione (es. D.G.S.I.A.) e compatibili con le cautele di sicurezza richieste dal regime 41-bis; la misura deve contemperare esigenze di sicurezza e diritto del detenuto alle relazioni familiari.
- In caso di decisioni amministrative o giudiziali che autorizzano o vietano videocolloqui, la parte soccombente può ricorrere; la cassazione può annullare con rinvio quando rilevi carenze motivazionali e mancate valutazioni sui presupposti concreti.
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