Sentenza n. 14189/2026 - Roma, Sezione 3Q
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Deliberazione con cui ARES 118 ha approvato le graduatorie del concorso e inserito il ricorrente nell’elenco degli esclusi per asserito mancato possesso del requisito esperienziale quinquennale
Esito
Favorevole al ricorrente (candidato a concorso)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, dopo avere superato le prove del concorso pubblico per 143 posti di Operatore Tecnico Specializzato – Autista d’Ambulanza, ha impugnato la deliberazione di approvazione delle graduatorie nella parte in cui lo aveva escluso per il ritenuto mancato possesso del requisito di cinque anni di esperienza quale autista di ambulanza e/o autista professionista. Ha chiesto l’annullamento dell’esclusione e, in via cautelare, l’adozione delle misure ritenute idonee. Nel corso del giudizio ARES 118 ha riconosciuto che l’esclusione era dipesa da un mero errore materiale e ha rettificato la graduatoria, inserendo il ricorrente tra i candidati idonei. Il ricorrente ha quindi rinunciato alla domanda cautelare e ha rappresentato che la controversia sarebbe stata superata dalla sua assunzione.
La decisione
Il TAR ha definito il giudizio con sentenza semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a., ritenendo che la rinuncia alla domanda cautelare non impedisse la definizione immediata della causa. Ha escluso che fosse rilevante l’eventuale assunzione, poiché l’oggetto della domanda era l’utile collocazione in graduatoria, non l’assunzione, materia rispetto alla quale il giudice amministrativo ha ritenuto di essere privo di giurisdizione. La rettifica della graduatoria adottata da ARES 118 ha invece riconosciuto senza riserve la posizione sostanziale richiesta dal ricorrente, determinando la piena soddisfazione dell’interesse azionato e quindi la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a. Le spese sono state poste a carico di ARES 118 secondo il criterio della soccombenza virtuale e liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori di legge, se dovuti.
Norme richiamate
Sentenza in forma semplificata previa audizione delle parti in camera di consiglio
La causa può essere definita con sentenza semplificata quando, previo avviso alle parti, sussistono i presupposti per una decisione immediata, anche se il ricorrente ha rinunciato alla domanda cautelare.
Cessata materia del contendere
La cessazione della materia del contendere ricorre quando, nel corso del giudizio, l’amministrazione adotta autonomamente provvedimenti che soddisfano pienamente l’interesse sostanziale azionato, rendendo inutile la prosecuzione del processo.
Massime di principio
- La rinuncia alla domanda cautelare non impedisce al giudice amministrativo di definire immediatamente il giudizio con sentenza semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a., quando la causa è matura per la decisione e le parti sono state previamente avvisate.
- Si verifica la cessazione della materia del contendere quando, nel corso del giudizio, l’amministrazione adotta autonomamente un provvedimento che riconosce integralmente e senza riserve il bene della vita perseguito con l’azione, rendendo inutile la prosecuzione del processo.
- Nel giudizio volto a contestare l’esclusione da una procedura concorsuale, la piena riammissione o l’inserimento utile nella graduatoria può determinare la cessazione della materia del contendere, anche se il ricorrente prospetta come ulteriore conseguenza l’assunzione.
- La cessazione della materia del contendere presuppone la piena soddisfazione dell’interesse sostanziale dedotto in giudizio e ha natura di accertamento nel merito dell’avvenuto superamento della controversia per effetto dell’attività amministrativa sopravvenuta.
Come è indicizzato
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