Cassazione Penale, Sentenza n. 26252/2026 del 14/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (imputato)
La controversia
La Corte di appello aveva dichiarato estinti per prescrizione alcuni capi d'imputazione, confermato la responsabilità per altri e ridotto la pena. L'imputata ha ricorso per cassazione deducendo che, in primo grado, le circostanze attenuanti generiche erano già state riconosciute in equivalenza alle aggravanti concorrenti e che in appello era stato chiesto che tali attenuanti fossero ritenute prevalenti, mentre la Corte di appello avrebbe omesso di esaminare il motivo. Sosteneva inoltre che il motivo di appello riguardasse anche i reati di truffa, e non solo quelli di esercizio abusivo della professione, con conseguente incidenza sul bilanciamento sanzionatorio. La questione centrale esaminata dalla Cassazione è stata quindi la mancata valutazione del motivo di gravame sul bilanciamento tra circostanze e sulla determinazione della pena, nonché l'errore della Corte territoriale nel ritenere estraneo il motivo alle imputazioni di truffa.
La decisione
La Cassazione ha ritenuto fondato il ricorso. Ha rilevato che il motivo di appello sul bilanciamento tra circostanze attenuanti generiche e aggravanti riguardava anche le imputazioni di truffa e che la Corte di appello aveva errato nel considerarlo riferito solo all'esercizio abusivo della professione. Ha inoltre osservato che la Corte territoriale aveva omesso di considerare il precedente riconoscimento, in primo grado, delle attenuanti generiche in equivalenza alle aggravanti, giudizio non modificabile in peius in assenza di impugnazione del pubblico ministero. Per effetto della fondatezza del motivo sul trattamento sanzionatorio, la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio limitatamente a tale profilo, restando ferme le statuizioni civili. Poiché i residui reati erano già prescritti, non vi era spazio per un nuovo giudizio sul merito penale.
Norme richiamate
Le imputazioni relative all'esercizio abusivo della professione sono state considerate già estinte per prescrizione; la Corte precisa che i residui reati hanno il medesimo termine di prescrizione di tali imputazioni.
art. 61, primo comma, n. 2, c.p.
L'aggravante richiamata dalla Corte era riferita ai reati di cui all'art. 348 c.p.; il motivo di appello sulle attenuanti generiche era idoneo a incidere anche su tali imputazioni e, per estensione, sul complessivo trattamento sanzionatorio.
Le circostanze attenuanti generiche, già riconosciute in primo grado, non potevano essere valutate in modo peggiorativo in appello in assenza di impugnazione del pubblico ministero; il tema del loro bilanciamento con le aggravanti avrebbe dovuto essere esaminato dalla Corte territoriale.
Massime di principio
- Quando l'atto di appello investe il bilanciamento tra circostanze eterogenee e la rideterminazione della pena, il giudice di appello deve esaminare specificamente la doglianza, senza restringerne arbitrariamente l'ambito a singole imputazioni se dal testo dell'impugnazione emerge un riferimento più ampio.
- Il giudizio di equivalenza tra attenuanti generiche e aggravanti, già stabilito in primo grado, non può essere aggravato in peius in appello in mancanza di impugnazione del pubblico ministero.
- Se il motivo di ricorso attiene esclusivamente al trattamento sanzionatorio e i reati residui risultano già estinti per prescrizione, la Corte può annullare senza rinvio limitatamente alla pena, lasciando ferme le statuizioni civili.
- L'omesso esame di un motivo di appello rilevante per la pena integra vizio della decisione quando incide sul corretto bilanciamento tra circostanze e sulla determinazione del trattamento sanzionatorio.
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