Cassazione Penale, Sentenza n. 34766/2024 del 13/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza di consegna alle autorità tedesche ai sensi della l. n. 69/2005, deducendo: (1) violazione di legge e vizio di motivazione ai sensi dell'art. 18-bis, comma 1, lett. a) l. n. 69/2005, perché i fatti (introduzione clandestina di stranieri e falsificazione di passaporti) sarebbero stati commessi fuori dal territorio tedesco (in Iran e in Italia), il ricorrente non si sarebbe mai recato in Germania e i passaporti falsificati sarebbero italiani; ergo dovrebbe applicarsi la giurisdizione italiana; (2) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 18-bis, comma 2 e alla custodia cautelare: il ricorrente è stabilmente residente in Italia dal 2021, integra legami familiari, linguistici, lavorativi e possiede permesso di soggiorno, sicché va applicata la causa ostativa al mandato di consegna e va revocata o sostituita la custodia cautelare per assenza di pericolo di fuga.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili o infondati i motivi proposti: (i) sul primo motivo, la Corte d'appello ha correttamente valutato, in via di merito, che anche ammettendo un collegamento territoriale con l'Italia, non risultavano procedimenti pendenti in Italia e in Germania si era realizzata una parte rilevante dell'evento tipico (ingresso illegale), giustificando la consegna; la valutazione discrezionale della Corte territoriale è conforme alla giurisprudenza di legittimità; (ii) sul secondo motivo, la Corte ha dichiarato inapplicabile l'art. 18-bis, comma 2 per un mandato d'arresto europeo di natura processuale (mae processuale) e ha osservato che le condizioni per l'applicazione dell'art. 19 (possibilità di espiare la pena in Italia per i residenti continuativi da almeno 5 anni) non ricorrevano, essendo la residenza del ricorrente iniziata nel 2021; in ogni caso, una volta definitiva la decisione favorevole alla consegna, le questioni cautelari si collocano nella fase esecutiva e non sono idonee a fondare il ricorso in cassazione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
Legge n. 69 del 2005 (Mandato d'arresto europeo e consegna tra Stati membri)
La Corte ha applicato gli artt. 18-bis (lett. a) e commi 1 e 2) e art. 19 nei limiti interpretativi: il collegamento parziale del fatto al territorio italiano non determina automaticamente il rifiuto della consegna; occorre valutare concretamente l'interesse dello Stato italiano (esistenza di procedimenti o indagini). Inoltre, per un mandato d'arresto europeo di natura processuale l'art. 18-bis, comma 2 (causa ostativa fondata sulla residenza/legami) può risultare inapplicabile; l'art. 19 richiede la continuativa residenza in Italia di almeno cinque anni per consentire l'espiazione della pena in Italia.
Richiamata in relazione all'introduzione dell'art. 18-bis e alla causa facoltativa di rifiuto; la giurisprudenza di legittimità ha mantenuto l'orientamento secondo cui il mero verificarsi in Italia di un 'frammento' della condotta non produce automaticamente l'esclusione della consegna.
Richiama l'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali; in cassazione sono ammesse censure sulla motivazione solo se configurano mancanza o apparente motivazione.
Limita l'oggetto della censura in cassazione alle questioni di diritto, escludendo impugnazioni di fatto non traducibili in violazione di legge.
Art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato come norma procedurale per la sintesi dei motivi di ricorso in cassazione (formalità della motivazione del ricorso).
Massime di principio
- La presenza di un collegamento territoriale con l'Italia (anche se relativo a una parte della condotta) non determina automaticamente il rifiuto della consegna: occorre verificare concretamente l'esistenza di un interesse processuale italiano, ad esempio procedimenti o indagini pendenti sull'evento.
- Per i mandati d'arresto europei di natura processuale le cause ostative previste dall'art. 18-bis, comma 2, possono risultare non applicabili; la valutazione spetta al giudice di merito e la Cassazione limita il suo sindacato alla violazione di legge o alla carenza/apparenza della motivazione.
- La possibilità di espiare la pena in Italia (art. 19) richiede il requisito della residenza continuativa di almeno cinque anni; periodi di residenza inferiori non bastano a fondare il diniego della consegna.
- Le impugnazioni avanti alla Cassazione devono essere fondate su questioni di diritto: le valutazioni discrezionali del giudice di merito (sulla sussistenza o meno dell'interesse nazionale, sulla rilevanza di una parte della condotta) sono difficilmente suscettibili di riforma se motivate e conformi a giurisprudenza consolidata.
- Una volta definitiva la decisione favorevole alla consegna, le questioni cautelari relative alla custodia perdono rilevanza in cassazione perché si apre la fase esecutiva istruita da termini brevi per la consegna; contestazioni sul pericolo di fuga sono pertanto meno efficaci in sede di cassazione.
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