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Sentenza

Sentenza del 30/09/2015 n. 19441 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda l’avviso di accertamento e irrogazione delle sanzioni per la tassa automobilistica relativa all’anno 2001. Il contribuente eccepiva la prescrizione e contestava l’applicabilità della proroga prevista dall’art. 37 del D.L. n. 269/2003, sostenendo che essa fosse subordinata all’adesione della Regione alla definizione agevolata dei tributi. Contestava inoltre che l’atto fosse stato notificato entro il termine, perché consegnato al destinatario il 3 gennaio 2006, e denunciava un vizio di motivazione della sentenza d’appello. La rottamazione dell’auto nel 2002 era stata ritenuta irrilevante, trattandosi della tassa dovuta per il 2001.

La decisione

La Commissione tributaria aveva respinto il ricorso del contribuente; la decisione era stata confermata in appello. La Cassazione ha rigettato il ricorso: il primo motivo è infondato, poiché la proroga del termine non richiedeva un’adesione formale della Regione alla definizione agevolata e, per il notificante, rileva la data di spedizione dell’avviso, accertata al 31 dicembre 2005, non quella della consegna al destinatario il 3 gennaio 2006. Il secondo motivo, relativo al preteso vizio di motivazione e fondato sulla medesima tesi della necessaria adesione regionale, è rimasto assorbito. Spese del giudizio di cassazione compensate, in ragione del consolidamento del principio interpretativo dopo la proposizione del ricorso.

Norme richiamate

  • Art. 37 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla L. 24 novembre 2003, n. 326

    D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 37 (convertito nella L. 24 novembre 2003, n. 326 ), che ha differito al 31 dicembre 2005 il recupero delle tasse dovute per effetto dell'iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri, non subordina la proroga del termine ad alcun adempimento formale da parte dell'Amministrazione regionale.

    La proroga al 31 dicembre 2005 del termine per il recupero delle tasse automobilistiche opera senza che l’Amministrazione regionale debba compiere un adempimento formale o aderire a una procedura di definizione agevolata.

  • Regola della scissione soggettiva degli effetti della notificazione

    Quanto alla rilevanza della data di effettiva consegna al destinatario dell'atto impositivo, correttamente la sentenza impugnata afferma, in coerenza con l'orientamento di questa Corte (v.Cass. n. 22320 del 2014), che il termine di notificazione si intende osservato per il notificante alla data di spedizione dell'atto, che lo stesso giudice accerta (in fatto) essere stata quella del 31 dicembre 2005.

    Ai fini del rispetto del termine di notificazione da parte dell’ente impositore, rileva la data di spedizione dell’atto; la successiva consegna al destinatario non rende tardiva una notifica tempestivamente avviata.

Massime di principio

  • Una proroga legislativa dei termini di recupero delle tasse automobilistiche prevista dall’art. 37 del D.L. n. 269/2003 non è subordinata all’adesione della Regione a una definizione agevolata, salvo che la norma lo stabilisca espressamente.
  • Per valutare la tempestività della notificazione rispetto al termine gravante sull’ente notificante, si considera la data di spedizione dell’atto, non quella in cui il destinatario lo riceve.
  • La tassa automobilistica relativa a una specifica annualità non viene meno per la successiva rottamazione del veicolo, se questa interviene dopo il periodo cui il tributo si riferisce.

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