Cassazione Penale, Ordinanza n. 09541/2025 del 07/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il procedimento trae origine da una sentenza resa dal giudice dell'udienza preliminare ai sensi dell'art. 444 c.p.p., relativa a un reato tributario richiamato nel testo come art. 8, comma 1, D.Lgs. 74/2000. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo, da un lato, l'omessa applicazione dell'art. 129 c.p.p. e, dall'altro, la violazione di legge in relazione alla richiesta di applicazione dell'art. 56-bis L. n. 689/1981. Tuttavia il ricorso è stato proposto il 5 luglio 2024 ed è stato sottoscritto personalmente dall'imputato, senza il ministero di un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. La Corte ha quindi rilevato che, dopo la modifica dell'art. 613, comma 1, c.p.p. operata dalla L. n. 103/2017, non è più consentito all'imputato presentare ricorso personale; ne è derivata l'inammissibilità dell'impugnazione. In conseguenza dell'inammissibilità, e non essendovi ragioni per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché presentato personalmente dall'imputato dopo l'entrata in vigore della modifica dell'art. 613, comma 1, c.p.p., che richiede la sottoscrizione da parte di un difensore cassazionista. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando assenza di colpa nella causa di inammissibilità ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
richiamato quale base della sentenza di patteggiamento impugnata
art. 8, comma 1, D.Lgs. 74/2000
indicata come norma incriminatrice del reato tributario contestato
dedotto dal ricorrente come norma omessa nell'applicazione da parte del giudice di merito
invocato nel ricorso ai fini del trattamento sanzionatorio
come modificato dalla L. n. 103/2017, esclude la possibilità per l'imputato di proporre personalmente ricorso per cassazione, imponendo la sottoscrizione di un difensore iscritto nell'albo speciale
consente, in caso di inammissibilità del ricorso e in assenza di colpa, di evitare la condanna alla sanzione pecuniaria; nel caso concreto la Corte ha ritenuto la colpa sussistente
art. 1, comma 63, L. 23/06/2017, n. 103
norma che ha modificato l'art. 613, comma 1, c.p.p. eliminando il ricorso personale dell'imputato
Corte cost. sent. n. 186 del 13/06/2000
richiamata in relazione al criterio dell'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
Massime di principio
- Dopo la modifica dell'art. 613, comma 1, c.p.p., il ricorso per cassazione dell'imputato non può essere proposto personalmente, ma deve essere sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.
- La presentazione personale del ricorso da parte dell'imputato, in difetto del requisito di sottoscrizione difensiva, determina l'inammissibilità dell'impugnazione.
- In caso di ricorso inammissibile, la condanna alla sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p. può essere evitata solo se risulta l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; se tale assenza non è ravvisabile, segue la condanna alla Cassa delle ammende.
- Quando l'impugnazione è dichiarata inammissibile per un vizio processuale evidente e autonomamente rilevabile, la Corte non entra nel merito dei motivi di ricorso relativi alla sentenza impugnata.
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