Cassazione Penale, Sentenza n. 20147/2025 del 29/05/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano l'ordinanza del 05/11/2024 del Tribunale di Brescia che, accogliendo parzialmente l'appello del pubblico ministero, aveva applicato la custodia in carcere a Hu Lihe (capi 85-93) e a Zheng Aiyan (capi 85 e 88) e gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico a Hu Yongcui (capi 85 e 89) per associazione per delinquere finalizzata a reati tributari e riciclaggio e per singoli episodi di riciclaggio. Le censure principali sono: per Zheng, nullità dell'ordinanza per mancata traduzione in lingua conosciuta dall'alloglotta e carenza/mancanza di gravi indizi in relazione all'identificazione della "signora" e alla sua partecipazione stabile al sodalizio; travisamento e illogicità della prova in relazione a vari episodi di consegna di denaro e vizio nella scelta della misura cautelare; per Hu Lihe, vizio di motivazione e carenza di prova sulla provenienza illecita delle somme e sull'attualità delle esigenze cautelari; per Hu Yongcui, assenza di elementi sufficienti a dimostrare la partecipazione all'associazione (pur non escludendo i gravi indizi per singoli episodi di riciclaggio), e quindi inammissibilità/aspecificità delle censure in Cassazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha deciso diversamente per i tre ricorsi: per Zheng Aiyan il ricorso è in parte accolto sul profilo dei gravi indizi di colpevolezza: la Corte ritiene insoddisfacente e apodittica la motivazione del Tribunale relativa all'identificazione della "signora" e alla partecipazione stabile al sodalizio e annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale perché riesamini la gravità indiziaria superando i vizi di manifesta illogicità, contraddittorietà e apoditticità; il motivo di nullità per mancata traduzione è ritenuto inammissibile per tardività e per mancata allegazione di interesse concreto e pregiudizio tempestivamente dedotto. I motivi relativi alle esigenze cautelari sono assorbiti in ragione della rinnovata valutazione. Per Hu Yongcui e per Hu Lihe i ricorsi sono dichiarati inammissibili: le censure si risolvono in critiche di merito o sono aspecifiche e dunque non idonee in sede di legittimità; la Corte conferma la fondatezza della motivazione del Tribunale sui molteplici elementi (intercettazioni, servizi, sequestri, documentazione bancaria e fatture) che descrivono un sistema organizzato di raccolta e trasferimento di denaro; i ricorrenti sono condannati alle spese e ciascuno di Hu Yongcui e Hu Lihe è condannato al pagamento di €3.000,00 alla Cassa delle ammende per profili di colpa nella determinazione dell'inammissibilità.
Norme richiamate
Costituzione, art. 24
art. 24, secondo comma Cost.
richiama il diritto alla difesa: la Corte collega il dovere di traduzione degli atti fondamentali alla effettività della difesa dell'indagato alloglotta
Convenzione europea dei diritti dell'uomo, art. 6
art. 6, par. 3, lett. a) CEDU
garantisce il diritto a essere informato nella lingua che si conosce; supporta l'obbligo di traduzione degli atti che incidono immediatamente sulla libertà personale
Codice di procedura penale, art. 292
norma richiamata nel quadro di obblighi di informazione dell'indagato; va letta con l'art. 143 per fondare l'obbligo di traduzione degli atti fondamentali
Codice di procedura penale, art. 143
disciplina le modalità di traduzione degli atti fondamentali: la Corte la considera parte integrante dell'obbligo di tradurre i provvedimenti cautelari quando lo straniero non conosce l'italiano
Codice di procedura penale, art. 311
stabilisce il termine per presentare motivi nuovi in materia cautelare: la Corte dichiara inammissibili motivi nuovi introdotti dopo l'inizio della discussione
Codice di procedura penale, art. 273
criteri per l'applicazione delle misure cautelari: la Corte sottolinea la necessità che gli indizi abbiano i requisiti di certezza e gravità
Codice di procedura penale, art. 591
art. 591 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.
norma richiamata in tema di inammissibilità per aspecificità del motivo di cassazione
Massime di principio
- Se l'autorità giudiziaria è a conoscenza che l'indagato è alloglotta e non comprende l'italiano, il provvedimento restrittivo della libertà personale che lo riguarda deve essere tradotto in lingua a lui comprensibile; la mancata traduzione configura una nullità a regime intermedio, ma l'interessato in cassazione deve tempestivamente dedurre l'interesse concreto e il pregiudizio subito.
- In materia cautelare non sono ammissibili in Cassazione motivi nuovi presentati dopo l'inizio della discussione (requisitoria del P.M.): chi invoca un motivo collegato all'interesse deve proporlo in tempo utile secondo art. 311 c.p.p.
- Per l'applicazione di misure cautelari è necessario che gli indizi soddisfino requisiti di certezza e gravità: l'identificazione del soggetto e la pertinenza degli elementi indiziari devono emergere con chiarezza e non da mere congetture o passaggi apodittici.
- La Corte di legittimità non è luogo per rivedere le valutazioni di merito o proporre ricostruzioni alternative dei fatti: motivi che si risolvono in critiche di merito o che sono aspecifici sono inammissibili.
- Quando la motivazione del giudice di merito appare apodittica, contraddittoria o priva di consequenzialità logica tra premesse fattuali e conclusioni, la Cassazione può annullare con rinvio per un nuovo esame, impartendo criteri che il giudice dovrà seguire per colmare i vizi.
- Nelle imputazioni di riciclaggio e associazione finalizzata al riciclaggio l'individuazione analitica dei reati presupposto non è sempre necessaria; può essere sufficiente dimostrare, con elementi oggettivi, la tipologia dei reati dai quali provengono i proventi e l'esistenza di un'organizzazione stabile finalizzata al riciclaggio.
- L'inammissibilità del ricorso può comportare condanne alle spese e, se ravvisati profili di colpa nella proposizione del gravame, sanzioni alla Cassa delle ammende.
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