Ordinanza n. 12/2026 - Parma, Sezione 1
per l'annullamento del provvedimento DASPO del Questore della Provincia di Reggio Emilia del -OMISSIS-.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento DASPO del Questore della Provincia di Reggio Emilia
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato per l’annullamento un provvedimento DASPO adottato dal Questore della Provincia di Reggio Emilia. Dall’ordinanza non emergono i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso, né risultano specificamente illustrate le censure sostanziali contro il DASPO. Il TAR rileva invece che non è stata recentemente compiuta attività processuale indicativa della permanenza dell’interesse alla decisione di merito, anche in considerazione della risalenza della causa.
La decisione
Il TAR non decide il merito del ricorso e dispone incombenti istruttori. Il ricorrente deve, entro sessanta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza, precisare motivatamente se permane l’interesse alla decisione di merito; in caso positivo, deve aggiornare e documentare la situazione relativa alla vicenda, indicando eventuali fatti o atti sopravvenuti e segnalando la necessità di ulteriori attività istruttorie. Anche l’Amministrazione deve verificare la completezza della propria difesa, integrarla se necessario e riferire su eventuali fatti o atti sopravvenuti dai quali possano derivare la cessazione della materia del contendere o la sopravvenuta carenza di interesse. Il giudice avverte che la mancata ottemperanza agli incombenti potrà costituire elemento per dichiarare l’improcedibilità del ricorso, traendo argomenti dal comportamento processuale delle parti ai sensi degli artt. 64 e 84, comma 4, c.p.a. L’ordinanza dispone inoltre l’oscuramento dei dati identificativi del ricorrente.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
improcedibilità del ricorso
La mancata attività processuale della parte, anche dopo un’ordinanza istruttoria diretta a verificare la permanenza dell’interesse, può consentire al giudice di dichiarare l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
Il comportamento processuale delle parti può essere valutato dal giudice anche ai fini della ricostruzione della permanenza dell’interesse alla decisione.
La mancata ottemperanza agli incombenti processuali può essere valorizzata dal giudice come elemento indicativo della sopravvenuta carenza di interesse.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Consente l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi quando necessario a tutelare i diritti o la dignità della parte interessata.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale presupposto, unitamente alla disciplina nazionale, per la tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità del ricorrente.
Massime di principio
- Quando il giudice disponga un’istruttoria espressamente finalizzata ad accertare la permanenza dell’interesse alla decisione, l’inerzia della parte ricorrente può essere valutata come manifestazione implicita ma inequivoca dell’attuale disinteresse alla definizione del giudizio e condurre alla dichiarazione di improcedibilità.
- Per verificare la permanenza dell’interesse in una controversia risalente, il giudice può ordinare al ricorrente di aggiornare e documentare la situazione sostanziale e processuale, indicando fatti o atti sopravvenuti e l’eventuale necessità di ulteriori istruttorie; può inoltre richiedere all’amministrazione di riferire sulle sopravvenienze rilevanti ai fini della cessazione della materia del contendere o della carenza di interesse.
- La mancata ottemperanza agli incombenti istruttori può essere valorizzata dal giudice, ai sensi degli artt. 64 e 84, comma 4, c.p.a., quale elemento di prova o argomento per valutare la sopravvenuta carenza di interesse, senza che l’ordinanza istruttoria comporti già una decisione sull’improcedibilità.
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