Cassazione Penale, Sentenza n. 38776/2025 del 01/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso la condanna per concorso in ricettazione (art. 110 e 648 c.p.). Il ricorrente contestava: 1) l'affermazione di responsabilità esclusiva a suo carico, sostenendo che i beni rinvenuti erano in una stanza condivisa con la sua convivente e che pertanto la contestazione avrebbe dovuto essere estesa anche alla compagna; 2) la mancata applicazione delle circostanze attenuanti (art. 62, n. 4 e art. 648, quarto comma) per il presunto scarso valore dei beni sequestrati.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondati i motivi della sentenza di merito e ha respinto il ricorso. Ha confermato che, per le modalità di conservazione e la quantità e varietà di oggetti di valore rinvenuti accanto al letto in uso all'imputato, sussisteva la responsabilità del ricorrente per concorso in ricettazione (anche al titolo morale). Ha inoltre ritenuto corretta l'esclusione delle circostanze attenuanti richieste dalla difesa, valutando incompatibile la natura e il numero degli orologi e dei gioielli con una modesta rilevanza patrimoniale. L'assoluzione del coimputato resta fondata su specifiche ragioni probatorie e non impone l'estensione automatica della contestazione alla convivente.
Norme richiamate
Riferito al concorso di persone nel reato: la Corte ha ritenuto applicabile la nozione di concorso (anche morale) a fronte della prova indiziaria relativa alla detenzione e alla custodia sistematica di beni provento del reato.
Norma sulla ricettazione: applicata alla fattispecie valutando la disponibilità e la conservazione di oggetti di valore rinvenuti nell'ambito della stanza in uso all'imputato come indizio di ricettazione e di concorso nel reato.
Circostanza attenuante riferita alla esiguità del reato: è stata invocata dalla difesa per il presunto scarso valore dei beni, ma la Corte l'ha esclusa perché la quantità e tipologia degli oggetti contrastano con la qualificazione come fatto di lieve entità.
art. 648, quarto comma cod. pen.
Comma che prevede forme attenuate per ricettazione di modesto valore: la Corte ha ritenuto non applicabile la norma in presenza di numerosi e vari oggetti di valore, che escludono la tenuità del profitto.
Massime di principio
- La mera condivisione di una stanza non esclude automaticamente la responsabilità: la valutazione cade sulle modalità di conservazione, quantità e reperibilità dei beni per determinare la disponibilità e la partecipazione al reato.
- L'esistenza di una condotta di custodia sistematica (più oggetti di valore conservati in modo riconoscibile) è un forte indizio di concorso in ricettazione anche se altri conviventi hanno accesso alla stanza.
- Le circostanze attenuanti per modesto valore non si applicano se dal complesso probatorio emerge una pluralità o tipologia di beni che rende incompatibile la valutazione di esiguità del fatto o del profitto.
- L'assoluzione di un coimputato può essere motivata da specifiche carenze probatorie a suo carico e non impone automaticamente di estendere l'assunto assolutorio ad altri soggetti; il giudice deve valutare singolarmente la posizione di ciascuno.
- In sede difensiva è fondamentale provare concretamente la mancanza di disponibilità o la non conoscenza dei beni (ad es. documenti, testimonianze, modalità di accesso) per contrastare l'indagine indiziaria basata sulla presenza fisica degli oggetti.
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