Cassazione Penale, Sentenza n. 35821/2023 del 28/08/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Istanza di restituzione nel termine per proporre impugnazione di tre sentenze di condanna (Tribunale di Ancona: 13/05/2010 irrevocabile 23/09/2010; 18/10/2011 irrevocabile 14/02/2012; 27/04/2011 irrevocabile 13/04/2013) per mancata conoscenza degli atti, dovuta alla sopravvenuta detenzione in Germania sotto falso nome. Il ricorrente ha dedotto di non essere venuto a conoscenza delle sentenze a causa della detenzione estera e ha chiesto la restituzione dei termini per impugnare.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso parzialmente fondato. Per la sentenza del 13/05/2010 (sent. sub 2) la richiesta è respinta: la notifica dell'estratto della sentenza nel domicilio eletto presso lo studio del difensore di fiducia è ritenuta idonea a far presumere la conoscenza effettiva dell'imputato, salva prova della negligenza del domiciliatario; la sopravvenuta detenzione all'estero non escludeva la possibilità di contatti con il difensore. Per la sentenza del 18/10/2011 (sent. sub 3) la richiesta è respinta: l'imputato si era reso latitante dopo aver avuto conoscenza dell'ordinanza che disponeva gli arresti domiciliari, comportamento che impedisce il diritto alla restituzione in quanto il domiciliarsi presso il difensore equivale a rinuncia a partecipare e a consegna della conoscenza degli atti. Per la sentenza del 27/04/2011 (sent. sub 4, reato di evasione) il ricorso è invece accolto: la dichiarazione di irreperibilità e le ricerche nel luogo di ultima dimora e presso i parenti non sono di per sé prova della conoscenza del provvedimento e della rinuncia ad impugnare; neppure il fatto che il difensore d'ufficio abbia appellato la sentenza prova la conoscenza effettiva dell'imputato. L'ordinanza impugnata è annullata limitatamente alla sentenza del 27/04/2011 e rinviata al Tribunale di Ancona per nuovo giudizio su quel punto; il resto del ricorso è rigettato.
Norme richiamate
art. 161, comma quarto, cod. proc. pen.
La comunicazione di un domicilio tramite difensore di fiducia e la scelta di un domiciliatario può determinare la conoscenza degli atti da parte dell'imputato; la consegna del domicilio è interpretata come rinuncia a partecipare quando è posta in essere per impedire il rintraccio.
Giurisprudenza: Sez. 2, Sentenza n. 3911 del 20/12/2022 (Janu)
Sez. 2, Sentenza n. 3911 del 20/12/2022, dep. 2023, Janu, Rv. 284215
La notifica dell'estratto della sentenza contumaciale nel domicilio eletto presso lo studio del difensore di fiducia fa ritenere che il condannato abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento, salvo prova della perdurante negligenza del difensore domiciliatario.
Giurisprudenza: Sez. 3, Sentenza n. 11940 del 10/11/2016 (Gaino)
Sez. 3, Sentenza n. 11940 del 10/11/2016, dep. 2017, Gaino, Rv. 270351
La dichiarazione di domicilio laddove chi la fornisce si sia già allontanato è interpretata come rinuncia a partecipare; la scelta di un domicilio tramite difensore per eludere il rintraccio implica che l'imputato abbia avuto effettiva conoscenza degli atti.
Giurisprudenza: Sez. 6, Sentenza n. 7379 del 21/12/2009 (Halilovic)
Sez. 6, Sentenza n. 7379 del 21/12/2009, dep. 2010, Halilovic, Rv. 246027
La condizione di evasione può provare la conoscenza del procedimento e la volontà di non comparire, ma non prova automaticamente la conoscenza del provvedimento e la rinuncia ad impugnare; l'irreperibilità non equivale automaticamente a conoscenza della sentenza.
Giurisprudenza: Sez. 6, Sentenza n. 4695 del 18/12/2009 (Fondacaro)
Sez. 6, Sentenza n. 4695 del 18/12/2009, dep. 2010, Fondacaro, Rv. 245852
Anche se il difensore ha appellato tempestivamente una sentenza contumaciale, l'imputato che non abbia avuto conoscenza effettiva del processo può ottenere la restituzione in termini per proporre impugnazione.
Massime di principio
- La scelta di eleggere domicilio presso un difensore di fiducia crea una presunzione di conoscenza effettiva degli atti da parte dell'imputato, salvo prova documentale della negligenza o dell'impossibilità di comunicazione del difensore domiciliatario.
- La semplice detenzione all'estero non esclude automaticamente la conoscenza degli atti: il giudice valuta se l'imputato poteva mantenere contatti (epistolari o telefonici) con il difensore domiciliatario e ottenere informazioni sul procedimento.
- Se l'imputato si è reso latitante o ha adottato comportamenti volti a impedire il rintraccio, tale condotta può essere interpretata come rinuncia a partecipare e impedire la restituzione dei termini per impugnare.
- La dichiarazione di irreperibilità e le ricerche nel luogo di ultima dimora o presso i parenti non sono di per sé sufficienti a dimostrare la conoscenza del provvedimento; in assenza di prova della conoscenza effettiva dell'imputato, è possibile ottenere la restituzione dei termini.
- L'appello proposto dal difensore (anche d'ufficio) non sostituisce la prova della conoscenza effettiva da parte dell'imputato: l'assenza di comunicazione all'imputato può giustificare la restituzione in termini.
- In casi simili, fornire documentazione probatoria (certificati di detenzione estera, prove di impossibilità di contatto con il difensore, corrispondenza o altre attestazioni) è determinante per ottenere la restituzione dei termini.
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