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Ordinanza

Ordinanza n. 4431/2026 - Napoli, Sezione 3

per l’ottemperanza alla sentenza della Corte d’Appello di Napoli - sezione Lavoro n. 4749/2023 del 2 gennaio 2024;

Giustizia amministrativa202500770

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha dichiarato inammissibile l’incidente di esecuzione per omessa notifica alla controparte. Non ha quindi esaminato nel merito la persistente inerzia dell’Amministrazione né la richiesta di sostituzione del commissario ad acta. Le spese sono state compensate.

TAR Campania - Napoli, Sez. IIIOrdinanzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: incidente di esecuzione volto a ottenere ulteriori misure per l’ottemperanza, inclusa la sostituzione del commissario ad acta

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione inadempiente)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, persistendo l’inadempimento del Ministero rispetto alla sentenza della Corte d’Appello di Napoli - sezione Lavoro n. 4749/2023, ha chiesto al TAR di adottare ogni provvedimento opportuno e incisivo per conseguire senza ulteriori ritardi l’esecuzione del giudicato, compresa la sostituzione del commissario ad acta già nominato. Il TAR ricorda che con precedente sentenza aveva ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza azionata, nominato commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio Centrale di Bilancio presso il Ministero e condannato l’Amministrazione al pagamento della penalità di mora e delle spese di giudizio. L’incidente di esecuzione è stato tuttavia proposto senza notifica alla controparte.

Norme richiamate

  • art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a.

    La precedente sentenza aveva applicato la penalità di mora quale misura coercitiva collegata all’esecuzione del giudicato; la presente ordinanza non ne esamina ulteriormente i presupposti.

Massime di principio

  • L’incidente di esecuzione promosso nell’ambito del giudizio di ottemperanza è inammissibile quando non sia notificato alla controparte, poiché la corretta instaurazione del contraddittorio costituisce presupposto processuale per l’esame della domanda.
  • La richiesta di ulteriori misure esecutive, inclusa la sostituzione del commissario ad acta già nominato, non può essere esaminata nel merito se l’incidente di esecuzione è stato proposto senza la necessaria notifica alla controparte.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

Testo integrale

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