Cassazione Civile, Ordinanza n. 23252/2023 del 31/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha accolto il regolamento d'ufficio di competenza e ha dichiarato competente per territorio il Tribunale di Napoli a conoscere del ricorso per fallimento. La decisione si fonda sull'applicazione dell'art. 9 l.fall. nel caso di trasferimento della sede sociale nell'anno precedente alla domanda di fallimento, trasferimento che non incide sulla competenza territoriale, la quale resta radicata presso il tribunale della sede originaria.
Esito
Favorevole al ricorrente (tribunale)
La controversia
La controversia riguarda un regolamento d'ufficio di competenza in materia di fallimento. Un creditore aveva presentato ricorso per la dichiarazione di fallimento di una società; il Tribunale di Napoli si era dichiarato incompetente territorialmente, indicando come competente il Tribunale di Napoli Nord, sul rilievo che la sede principale dell'impresa risultava nel relativo circondario e che non erano stati prodotti elementi idonei a dimostrare una diversa sede effettiva. Il Tribunale di Napoli Nord, investito della causa, ha però proposto regolamento d'ufficio ex art. 45 c.p.c., evidenziando che la società resistente aveva eccepito l'incompetenza del Tribunale di Napoli ai sensi dell'art. 9 l.f., deducendo che la sede legale era stata trasferita da Napoli a Crispano nell'anno antecedente al ricorso, con conseguente attrazione della competenza del Tribunale di Napoli Nord. Il Procuratore Generale ha aderito alla tesi secondo cui, in caso di trasferimento della sede nell'anno anteriore al ricorso, opera l'art. 9, comma 2, l.f., che radica la competenza presso il tribunale della sede originaria, senza rilievo dell'accertamento della sede effettiva. La Corte ha condiviso tale impostazione, rilevando che il giudice di merito aveva omesso di considerare il trasferimento intervenuto nell'anno precedente e che, secondo la giurisprudenza richiamata, i trasferimenti di sede nell'anno anteriore all'iniziativa concorsuale sono irrilevanti ai fini della competenza.
Norme richiamate
regolamento d'ufficio di competenza
consente al tribunale investito di sollevare d'ufficio il conflitto di competenza e rimettere gli atti alla Corte di cassazione per l'individuazione del giudice competente.
art. 9 l.f.
la competenza per la dichiarazione di fallimento resta radicata presso il tribunale della sede originaria quando il trasferimento della sede legale sia avvenuto nell'anno anteriore al ricorso; in tale ipotesi il trasferimento è irrilevante ai fini della competenza.
Massime di principio
- In materia di fallimento, la competenza territoriale va individuata con riferimento alla sede effettiva dell'impresa, presunta coincidente con la sede legale fino a prova contraria.
- Se la sede legale della società è stata trasferita in un diverso luogo nell'anno precedente al deposito del ricorso per fallimento, il trasferimento è irrilevante ai fini della competenza territoriale, che resta fissata presso il tribunale della sede originaria.
- Il giudice che dichiari la propria incompetenza senza considerare un trasferimento di sede intervenuto nell'anno anteriore alla domanda concorsuale applica erroneamente l'art. 9 l.fall., poiché in tale situazione non opera la normale presunzione di coincidenza tra sede legale e sede effettiva.
- Nel regolamento d'ufficio di competenza, la Corte di cassazione può individuare direttamente il giudice territorialmente competente quando la questione sia risolvibile sulla base della disciplina speciale e dei fatti accertati nel provvedimento rimettente.
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