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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24622/2023 del 07/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente deduce la nullità del decreto di irreperibilità del Tribunale di Terni (26/05/2014) impiegato per la notifica dell'estratto di sentenza ex art. 548, comma 3 c.p.p. (versione allora vigente). Sostiene che, essendo a suo avviso latitante (doveva sottrarsi a provvedimento di custodia cautelare del 3/11/2012), la procedura di notifica sarebbe nulla e dunque non potevano decorrere i termini per proporre appello. Con atto successivo la difesa ha invocato la violazione degli artt. 175 e ss. c.p.p. e qualificato il ricorso come istanza di remissione in termini, introdotta entro 30 giorni dalla dichiarazione di tardività, oltre a contestare che la regolarità formale della notifica equivalga a volontaria sottrazione alla conoscenza dell'atto.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha confermato il rilievo della Corte territoriale secondo cui l'atto di appello era sottoscritto da un difensore la cui nomina "giusta nomina fatta dal detenuto presso la Casa circondariale di Roma Regina Coeli" non risultava depositata in atti, per cui non era dimostrabile la legittimazione a proporre l'impugnazione, con conseguente violazione delle disposizioni sugli atti difensivi (artt. 571 e 591, lett. a) c.p.p.). La Corte ha inoltre osservato che, se il ricorrente non avesse avuto conoscenza del processo, la via corretta sarebbe stata la rescissione del giudicato (art. 625-ter previgente o art. 629-bis vigente), da proporre personalmente o mediante difensore munito di procura speciale. Per l'inammissibilità è stata disposta la condanna alle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 548, comma 3 c.p.p.

    La norma è richiamata in relazione alla notifica dell'estratto di sentenza; il ricorrente impugna la regolarità della procedura di notifica, ma la Corte non ha ritenuto che ciò valga a comprovare la mancata legittimazione del difensore che ha proposto l'appello

  • artt. 175 e ss. c.p.p.

    Riferite come disciplina delle notificazioni; la difesa invoca violazioni di tali norme per sostenere nullità della notifica/inesistenza di conoscenza, ma la sentenza evidenzia che la mancanza di documentazione della nomina del difensore impedisce comunque di regolare l'impugnazione

  • art. 571 c.p.p.

    Richiamato in relazione ai requisiti formali dell'impugnazione; la Corte ha ritenuto che l'appello fosse irregolare per essere stato proposto da soggetto non legittimato

  • art. 591, lett. a) c.p.p.

    Individua i casi di inammissibilità per difetto di legittimazione del difensore; la Corte territoriale e la Cassazione hanno applicato tale principio per dichiarare l'impugnazione inammissibile

  • art. 625-ter (disciplina previgente) / art. 629-bis (disciplina attuale) c.p.p.

    La Corte osserva che, se l'imputato non ha avuto conoscenza del giudizio, il rimedio appropriato sarebbe la rescissione del giudicato (previgente art. 625-ter oppure attuale art. 629-bis), azione che richiede la proposizione personale o tramite difensore munito di procura speciale, e non l'appello tardivo proposto da difensore senza mandato

Massime di principio

  • La nomina/documentazione del mandato del difensore deve risultare da atti: la mancanza di prova della legittimazione del difensore rende inammissibile l'impugnazione per difetto di legittimazione
  • La presunta mancata conoscenza del procedimento da parte dell'imputato (es. per notifica viziata o per latitanza) non giustifica automaticamente un appello tardivo: vanno valutati i rimedi processuali corretti (es. rescissione del giudicato ai sensi di art. 625-ter/629-bis) e le relative condizioni formali, comprese procure speciali
  • La regolarità formale di una notifica non è di per sé prova che l'imputato si sia volontariamente sottratto alla conoscenza dell'atto; tuttavia, tale questione va affrontata con i mezzi processuali appropriati e documentati e non può sanare l'assenza di legittimazione del difensore che impugna
  • Quando si contesta la validità di notifiche decisive per i termini di impugnazione, è necessario agire tempestivamente con il rimedio procedurale adeguato e fornire la prova dello stato di fatto invocato (es. latitanza, mancata notifica), altrimenti il vizio formale non evita l'inammissibilità per carenza di legittimazione
  • La remissione in termini e la rescissione del giudicato sono rimedi distinti: la qualificazione dell'atto come istanza di remissione richiede il rispetto dei presupposti specifici, mentre la rescissione per mancata conoscenza del giudizio obbedisce a regole diverse e può richiedere rappresentanza con procura speciale

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