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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 39099/2022 del 17/10/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Crotone che aveva respinto la richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare degli arresti domiciliari disposta per fatti ricollegati all'art. 416 c.p. (associazione e favoreggiamento della permanenza illecita in Italia tramite uso di atti falsi) e reati di falsità in certificati e induzione in errore di pubblico ufficiale. In Cassazione il ricorrente deduceva tre motivi denunciando violazione di legge e omessa motivazione.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, atteso che il ricorrente ha ottenuto la revoca degli arresti domiciliari e la sostituzione con la misura dell'obbligo di dimora; pertanto è venuto meno l'interesse all'impugnazione. La Corte ha richiamato la giurisprudenza secondo cui la sopravvenuta assenza di interesse è causa di inammissibilità e prevale sulla rinuncia, evitando la condanna al pagamento delle spese. Nessuna ulteriore statuizione.

Norme richiamate

  • art. 416 cod. pen.

    Menzi0nata come norma sostanziale relativa al reato contestato; nella decisione non è stata fatta una specifica interpretazione applicativa della norma, ma è indicativa del tipo di accuse sottostanti alla misura cautelare.

  • Giurisprudenza - Sez. 3, n. 57883 del 25/10/2017, Rv. 271806 - 01

    Principio secondo cui la sopravvenuta carenza di interesse all'impugnazione determina l'inammissibilità del ricorso e prevale sulla rinuncia all'impugnazione perché non comporta la condanna al pagamento delle spese.

  • Giurisprudenza - Sez. 1, n. 2483 del 09/01/2009, Larosa, Rv. 242816 - 01

    Conferma del principio che la perdita dell'interesse concreto alla impugnazione è causa di inammissibilità dell'atto di gravame.

Massime di principio

  • Se, durante il procedimento di impugnazione, il ricorrente ottiene l'atto o il risultato che perseguiva (es. revoca o sostituzione della misura cautelare), viene meno l'interesse all'impugnazione e il ricorso può essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
  • La sopravvenuta carenza di interesse è considerata dalla giurisprudenza una causa di inammissibilità preferibile alla semplice rinuncia, poiché evita di comportare la condanna al pagamento delle spese processuali.
  • In situazioni analoghe è opportuno comunicare tempestivamente alla Corte l'avvenuto mutamento della situazione (es. revoca della misura) affinché il ricorso sia dichiarato inammissibile per mancanza di interesse, se il ricorrente ha raggiunto l'obiettivo sostanziale.
  • Occorre distinguere tra rinuncia volontaria all'impugnazione e sopravvenuta mancanza di interesse: la prima è atto processuale del ricorrente, la seconda è un effetto oggettivo del venir meno del vantaggio concreto che si chiedeva con l'impugnazione e ha effetti favorevoli sul riparto delle spese.
  • Prima di rinunciare o non insistere in un impugnazione, valutare se permangono altri profili rilevanti (es. questioni di diritto non sopite dal provvedimento sopravvenuto) che giustificherebbero il proseguimento del ricorso nonostante la modifica della misura cautelare.

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