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Cassazione Penale, Ordinanza n. 15399/2025 del 17/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto la censura priva di specificità, in quanto non confrontata con la motivazione della sentenza di appello. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, facendo discendere l'inammissibilità da colpa del ricorrente.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva riconosciuto colpevole del reato di illecita detenzione di stupefacenti. Ha dedotto vizio di motivazione, sostenendo che la Corte territoriale non avrebbe valutato gli atti ai fini di un proscioglimento ex art. 129 c.p.p., cioè dell'immediato proscioglimento in presenza di evidenza liberatoria. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo generico e aspecifico, perché non si confrontava con la motivazione della sentenza impugnata e non indicava la correlazione tra le ragioni della decisione e le censure formulate.

Norme richiamate

  • art. 129 c.p.p.

    Richiamato come parametro del richiesto proscioglimento immediato; la Corte non ne ravvisa i presupposti, rilevando che la censura sul punto è generica e non autosufficiente rispetto alla motivazione d'appello.

  • Corte Cost. sent. n. 186/2000

    Richiamata per affermare che l'inammissibilità del ricorso, quando riconducibile a colpa del ricorrente, comporta la condanna al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.

  • Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Rv. 236945, Scicchitano

    Richiamata per il principio secondo cui l'impugnazione è inammissibile per genericità se non indica la correlazione tra le ragioni della decisione impugnata e quelle poste a fondamento del ricorso.

  • Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Rv. 268822, Galtelli

    Richiamata per il medesimo principio di aspecificità del motivo di ricorso che non si confronti con le argomentazioni del provvedimento censurato.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile per genericità o aspecificità quando non si confronta in modo puntuale con le argomentazioni poste a base della decisione impugnata e non spiega la correlazione tra quelle ragioni e le censure dedotte.
  • La deduzione del mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p. deve essere sorretta da una critica specifica alla motivazione della sentenza impugnata; una mera affermazione di omessa valutazione degli atti non basta a superare il vaglio di ammissibilità.
  • L'inammissibilità del ricorso per colpa del ricorrente comporta la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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