Cassazione Penale, Sentenza n. 7618/2022 del 03/03/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Napoli, Sezione per il riesame, dell'08/09/2021 che aveva rigettato l'appello cautelare avverso l'ordinanza del 24/06/2021 che aveva respinto la richiesta di sostituzione della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari. Il difensore ha dedotto un unico motivo (poi integrato con motivi nuovi): violazione di legge (artt. 274, 275 e 284 c.p.p.) e vizio di motivazione per carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità. Si è sostenuto che le risultanze investigative descrivevano l'imputato come mero committente di piccoli acquisti di hashish (non più di 100 g in complesso), per un periodo di poco oltre venti giorni, senza canale stabile di rifornimento né contatti nel mondo dello spaccio, e che i giudici avrebbero sovrastimato la gravità e la pericolosità, fondando il mantenimento della custodia in carcere su presunzioni piuttosto che su concreti elementi probatori; inoltre la successiva sentenza di condanna con attenuanti generiche e sanzione mite sarebbe ulteriore elemento a favore della sostituzione della misura.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto la motivazione dell'ordinanza impugnata adeguata e congrua: il Tribunale di merito aveva valutato la perdurante esigenza cautelare con riferimento alla gravità del fatto (reiterata introduzione in carcere di quantitativi non esigui di hashish), alla condotta concreta dell'imputato (organizzatore dell'illecito traffico) e alla pervicacia dimostrata, compresa la tempestiva modificazione del metodo dopo il disvelamento del sistema. La Corte ha richiamato il principio secondo cui il giudice di legittimità non può rivedere la valutazione del merito sui fatti salvo vizio di motivazione mancante, manifestamente illogica o contraddittoria su punti essenziali. I motivi nuovi sono stati considerati inammissibili per essere conseguenza di quello principale. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali (art. 616 c.p.p.) e dispone il versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende; dispone inoltre gli adempimenti di cancelleria previsti dall'art. 94, comma 1-ter disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiesto per la sintesi del motivo di ricorso secondo le disposizioni sull'articolazione e la sintesi dei motivi nel procedimento di cassazione; utilizzato per la conformazione formale del ricorso
art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p.
Norme che indicano i motivi di impugnazione in cassazione, in particolare violazione di legge e vizio di motivazione; la Corte ricorda i limiti di ammissibilità delle doglianze per cassazione
Artt. citati dal ricorrente in relazione alla motivazione e alla valutazione probatoria e delle misure cautelari; la Corte giudica che tali disposizioni sono state correttamente applicate dal giudice del merito nella motivazione del mantenimento della custodia
Norma che dispone l'onere delle spese a carico del ricorrente nel caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso; la Corte condanna il ricorrente al pagamento delle spese ai sensi di questa norma
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Norma procedurale richiamata per gli adempimenti di cancelleria conseguenti alla decisione della Corte; la Corte dispone l'inoltro agli uffici competenti
Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13/06/2000
Richiamata in relazione all'applicazione della sanzione pecuniaria per inammissibilità, per valutare la necessità di 'colpa' nella presentazione del ricorso e per determinare l'entità del versamento alla Cassa delle Ammende
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (principi richiamati)
Principi consolidati richiamati: il giudice di legittimità non può riformare la valutazione in fatto operata dal giudice del merito; sono deducibili in cassazione solo vizi di motivazione quali mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà su aspetti essenziali; sono inammissibili doglianze che sollecitano una diversa ponderazione della prova ovvero una rivalutazione degli elementi di fatto
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non esercita un sindacato libero sui fatti: non può rivedere la valutazione probatoria fatta dal giudice del merito salvo che ricorra la mancanza, la manifesta illogicità o la contraddittorietà della motivazione su aspetti essenziali
- Negli appelli avverso decisioni cautelari la persistenza delle esigenze preventive si valuta sulla base della gravità della condotta, della reiterazione, della pervicacia e del ruolo eventualmente organizzativo dell'imputato; tali elementi possono legittimare il mantenimento della custodia cautelare
- L'esistenza di quantitativi non irrilevanti di stupefacente, la reiterazione dell'illecito e l'attitudine a eludere i controlli (es. modifica del modus operandi dopo disvelamento) costituiscono elementi che avvalorano il rischio di reiterazione e ostano alla sostituzione della misura
- Una successiva sentenza di condanna con pena contenuta e attenuanti non elimina automaticamente le esigenze cautelari presenti al momento della decisione, salvo che emerga un mutamento novativo delle circostanze che giustifichi una rivalutazione
- Per impugnare con successo in cassazione una decisione cautelare è necessario dimostrare vizi di motivazione evidenti e specifici; mere alternative letture dei fatti o rilievi sulla maggiore plausibilità di interpretazioni diverse sono inammissibili
- Il ricorrente che proponga un ricorso manifestamente infondato rischia l'inammissibilità e l'addebito delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle Ammende, salvo che risulti che il ricorso sia stato proposto senza colpa
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