Cassazione Penale, Ordinanza n. 38596/2025 del 28/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ricorreva per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna di primo grado a un anno di reclusione per omessa presentazione della dichiarazione obbligatoria, commessa quale legale rappresentante di una società, con finalità di evasione dell'imposta sui redditi della società. Con un unico motivo deduceva violazione di legge per la mancata pronuncia di una sentenza di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. Tuttavia il ricorso, secondo la Corte, si limitava a enunciare in modo del tutto generico la sussistenza di violazioni di legge e vizi di motivazione, senza specificare le ragioni di diritto né gli elementi di fatto a sostegno della richiesta.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per genericità dei motivi, rilevando la violazione dell'art. 581, lett. d), c.p.p. e la conseguente causa di inammissibilità prevista dall'art. 591, lett. c), c.p.p. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., escludendo l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
Norma incriminatrice per l'omessa presentazione della dichiarazione obbligatoria, contestata al legale rappresentante della società con finalità di evasione dell'imposta sui redditi.
Invocato dal ricorrente come base per ottenere una pronuncia di proscioglimento immediato.
Richiede l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto a sostegno dei motivi di impugnazione; la sua inosservanza rende il ricorso generico.
Prevede l'inammissibilità del ricorso per genericità dei motivi addotti.
In caso di inammissibilità, comporta la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000
Richiamata per escludere la sanzione solo ove sia ravvisabile assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione deve contenere motivi specifici, con puntuale indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono la domanda; la mera enunciazione astratta di violazioni di legge o vizi motivazionali non è sufficiente.
- La richiesta di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. non può essere utilmente proposta in cassazione in forma generica: occorre indicare in modo chiaro le ragioni e i dati fattuali che renderebbero immediatamente evidente una causa di proscioglimento.
- La genericità dei motivi di ricorso integra causa di inammissibilità e legittima la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p., salvo che risulti l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Come è indicizzato
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