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Sentenza

Sentenza del 30/10/2019 n. 27791 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società aveva chiesto all'Agenzia delle Dogane il rimborso dell'addizionale provinciale sull'accisa sull'energia elettrica, ritenendola incompatibile con il diritto dell'Unione europea. Dopo il diniego dell'Amministrazione, aveva ottenuto l'annullamento dei provvedimenti sia dalla Commissione Tributaria Provinciale sia dalla Commissione Tributaria Regionale. L'Agenzia ha impugnato la sentenza sostenendo, in particolare, che la società, in quanto consumatrice finale e non soggetto passivo dell'accisa, non fosse legittimata a chiedere direttamente il rimborso all'Erario.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo dell'Agenzia, ritenendolo assorbente rispetto agli altri. Ha stabilito che, nei rapporti tributari relativi alle accise, il soggetto obbligato verso l'Amministrazione è il fornitore, mentre il consumatore finale intrattiene con il fornitore un distinto rapporto civilistico. Pertanto, il consumatore finale non può chiedere direttamente all'Amministrazione finanziaria il rimborso dell'accisa o della relativa addizionale indebitamente addebitata. Il consumatore deve agire civilmente contro il fornitore per la ripetizione dell'indebito, salvo il caso eccezionale in cui tale azione sia impossibile o eccessivamente gravosa, ad esempio per l'insolvenza del fornitore. La sentenza regionale è stata cassata senza rinvio e, decidendo nel merito, è stato rigettato il ricorso originario della società. Le spese di tutti i gradi sono state compensate.

Norme richiamate

  • Decreto Legge n. 511 del 1988, articolo 6, comma 1, lettera e), convertito dalla Legge n. 20 del 1989

    Prevedeva l'addizionale provinciale sull'energia elettrica, successivamente abrogata. La controversia riguardava la possibilità di ottenere il rimborso delle somme versate in applicazione di tale disciplina.

  • Direttiva 2008/118/CE, articolo 1, paragrafo 2

    La società invocava il contrasto dell'addizionale con la normativa unionale, sostenendo che il relativo gettito non perseguisse finalità specifiche. La Corte non ha esaminato definitivamente tale questione, ritenendo preliminare e decisiva la carenza di legittimazione della consumatrice a chiedere il rimborso direttamente all'Erario.

  • Decreto Legislativo n. 504 del 1995, articolo 14, comma 2

    È stato richiamato per affermare che il rimborso delle accise nei confronti dell'Amministrazione spetta al soggetto passivo, cioè al fornitore obbligato al pagamento dell'imposta, e non al consumatore finale che ne abbia sopportato economicamente l'onere.

  • Articolo 295 del codice di procedura civile

    Nel giudizio civile tra consumatore e fornitore, il giudice ordinario può valutare incidentalmente la legittimità dell'atto impositivo e disapplicarlo oppure sospendere il processo qualora sia contemporaneamente pendente un giudizio tributario rilevante.

  • Principi unionali di equivalenza ed effettività

    Gli Stati membri possono disciplinare le modalità delle domande di rimborso di tributi incompatibili con il diritto dell'Unione, purché tali modalità non siano meno favorevoli di quelle applicabili a pretese interne analoghe e non rendano impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti derivanti dal diritto unionale.

Massime di principio

  • Nel sistema delle accise, il soggetto legittimato a chiedere il rimborso direttamente all'Amministrazione finanziaria è normalmente il soggetto passivo dell'imposta, di regola il fornitore, non il consumatore finale che abbia sopportato l'addebito in fattura.
  • Il consumatore finale deve generalmente rivolgere la domanda di restituzione al proprio fornitore mediante un'azione civilistica di ripetizione dell'indebito, anche quando l'illegittimità del tributo derivi dal contrasto tra una norma nazionale e il diritto dell'Unione europea.
  • L'azione diretta del consumatore contro l'Erario è ammessa solo eccezionalmente, quando venga dimostrato che l'azione contro il fornitore è impossibile o eccessivamente gravosa, ad esempio per insolvenza o fallimento del fornitore.
  • La distinzione tra rapporto tributario e rapporto civilistico è decisiva: il rapporto tra fornitore e Amministrazione riguarda il pagamento e il rimborso dell'imposta, mentre quello tra fornitore e consumatore riguarda l'eventuale restituzione dell'importo trasferito sul prezzo.
  • L'assenza di annotazione contabile del credito o la qualificazione dell'importo come imposta indiretta non superano il problema preliminare della legittimazione processuale del consumatore nei confronti dell'Amministrazione.
  • Prima di discutere se il tributo sia incompatibile con il diritto unionale, occorre verificare che il soggetto che propone la domanda sia quello legittimato a ottenere il rimborso secondo la disciplina nazionale.

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