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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31062/2021 del 02/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte non è entrata nel merito dei motivi del ricorso per cassazione, perché ha preso atto dell'integrale definizione agevolata della controversia fiscale da parte del contribuente. In conseguenza, ha dichiarato l'estinzione del processo e disposto la compensazione delle spese di lite.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

L'amministrazione finanziaria aveva emesso nei confronti del contribuente un avviso di accertamento per omessa indicazione, nella dichiarazione IRPEF 2004, di una plusvalenza derivante dalla vendita di un terreno. La plusvalenza era stata determinata assumendo come corrispettivo il maggiore valore del bene accertato ai fini dell'imposta di registro, in rettifica del valore dichiarato nell'atto di compravendita. Il contribuente aveva impugnato sia l'avviso sia la successiva cartella di pagamento, ottenendo in CTR l'annullamento di entrambi gli atti; l'Agenzia delle Entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione. Nel corso del giudizio di legittimità il contribuente ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, deducendo di avere aderito alla definizione agevolata della lite, e l'Agenzia ha confermato l'avvenuto integrale pagamento di quanto dovuto per la definizione.

Norme richiamate

  • D.L. 119/2018

    richiamato come base della procedura di definizione agevolata della lite fiscale invocata dal contribuente

  • L. 136/2018

    citata in relazione alla conversione del D.L. 119/2018 e alla definizione agevolata della controversia

Massime di principio

  • Quando la parte che ha interesse alla prosecuzione del giudizio dà atto dell'integrale pagamento dovuto per la definizione agevolata della lite, il giudizio di legittimità va dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere.
  • La definizione agevolata del contenzioso fiscale, se perfezionata in corso di cassazione, assorbe l'esame dei motivi di ricorso e comporta la chiusura del processo senza decisione sul merito.
  • In caso di estinzione del processo per sopravvenuta definizione della lite, il regolamento delle spese può essere disposto per compensazione in ragione della vicenda processuale conclusiva.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicato

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