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Cassazione Penale, Ordinanza n. 33801/2026 del 17/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo manifestamente infondati entrambi i motivi. Ha confermato, quindi, gli effetti della sentenza impugnata e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Milano che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado per tentato furto aggravato. Con il primo motivo ha denunciato violazione di legge in relazione alla pretesa omessa valutazione, da parte della Corte di appello, del primo motivo di impugnazione e ha contestato l'integrazione della motivazione della sentenza di primo grado. Con il secondo motivo ha denunciato vizio di motivazione riguardo al trattamento sanzionatorio, lamentando in particolare l'illegittimità o l'insufficiente giustificazione del calcolo della pena derivante dalla riduzione prevista per il tentativo ai sensi dell'art. 56 c.p. La Corte ha ritenuto entrambi i motivi manifestamente infondati: il giudice di appello può integrare anche integralmente la motivazione della sentenza di primo grado, persino quando essa sia radicalmente incomprensibile o manchi del tutto; nel caso concreto, peraltro, la Corte di appello si era limitata a validare la scelta argomentativa e il calcolo del Tribunale. La censura sul calcolo della pena è stata inoltre ritenuta generica e comunque non fondata, poiché per il delitto tentato sono ammissibili sia il metodo diretto o sintetico sia il metodo bifasico, purché la riduzione resti nei limiti di legge e la scelta commisurativa sia adeguatamente motivata.

Norme richiamate

  • art. 56 c.p.

    riduzione di cui all'art. 56 cod. pen.

    Nel delitto tentato la pena deve essere ridotta entro i limiti previsti dalla legge; la determinazione può avvenire con metodo diretto o sintetico oppure con metodo bifasico.

Massime di principio

  • Il giudice di appello può integrare la motivazione della sentenza di primo grado anche integralmente e persino quando la motivazione originaria sia radicalmente incomprensibile o manchi del tutto; tale carenza non determina automaticamente la nullità della sentenza, ma impone al giudice dell'impugnazione di redigere la motivazione mancante.
  • Nel delitto tentato la pena può essere determinata sia mediante metodo diretto o sintetico, senza una separata applicazione della diminuzione sulla pena del delitto consumato, sia mediante metodo bifasico, con autonoma individuazione della pena base e successiva riduzione per il tentativo.
  • Qualunque metodo di calcolo della pena per il tentativo venga adottato, la riduzione deve rimanere nei limiti stabiliti dalla legge e il giudice deve motivare la scelta commisurativa.
  • È inammissibile per genericità la censura sul calcolo della pena che non individui concretamente l'errore commesso dal giudice di merito né esponga in modo specifico le ragioni dell'illegittimità del trattamento sanzionatorio.

Come è indicizzato

MaterieFurtoPena e commisurazioneImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiTentativo

Testo integrale

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