Cassazione Civile, Ordinanza n. 29046/2025 del 03/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce da una cartella esattoriale/notifica di pagamento per complessivi euro 134.536,33, relativa a contributi per malattia, maternità e disoccupazione riferiti a nove mensilità degli anni 2009-2010. L'INPS aveva comunicato che, in applicazione dell'art. 20, comma 2, del d.l. n. 112/2008 conv. in l. n. 133/2008, anche la fondazione resistente doveva versare tali contribuzioni all'INPS e non più agli aventi diritto. Dopo un primo ciclo processuale e una precedente pronuncia di cassazione con rinvio (sent. n. 6450/2020), la Corte d'appello, in sede di rinvio, ha ritenuto non dovuta la contribuzione per malattia, confermando sul punto il primo grado, perché il profilo dell'inquadramento nel settore industria era coperto da giudicato e perché non era stata contestata dall'INPS la mancanza di personale operaio; ha invece ritenuto dovute le contribuzioni per maternità e disoccupazione. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione degli artt. 115, 384, 392 e 394 c.p.c., sostenendo che la Corte territoriale aveva erroneamente negato la contribuzione per malattia in contrasto con il principio di diritto già fissato dalla Cassazione e facendo discendere tale conclusione da una mancata contestazione su un fatto - l'assenza di operai alle dipendenze - mai tempestivamente allegato e provato dalla controparte nel giudizio di merito; il giudizio di rinvio, inoltre, è giudizio chiuso e non consente di introdurre nuovi fatti fuori dal compendio allegatorio originario.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il motivo dell'INPS. Ha precisato che il principio di diritto già affermato nella precedente sentenza rescissoria imponeva di verificare, in sede di rinvio, i soli fatti già ritualmente introdotti e che la circostanza dell'assenza di operai alle dipendenze della fondazione risultava dedotta e allegata solo nel giudizio di rinvio, mediante dichiarazione del consulente del lavoro, mentre nel giudizio di primo grado vi era una generica deduzione dell'assenza di operai senza adeguati riscontri. Di conseguenza, l'INPS non poteva essere onerato di contestare un fatto non tempestivamente allegato, e la Corte d'appello aveva errato nel fondare su tale mancata contestazione la non debenza dei contributi per malattia. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Bologna in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità, affinché riesamini il gravame applicando i principi indicati e verifichi la rilevanza della mancata contestazione nel quadro processuale corretto.
Norme richiamate
art. 20, comma 2, d.l. n. 112/2008
"le stazioni sperimentali per l'industria"
le stazioni sperimentali per l'industria, in quanto enti pubblici economici rientranti tra le imprese dello Stato, sono tenute al versamento della contribuzione per maternità e malattia
legge di conversione del d.l. n. 112/2008, richiamata quale base normativa dell'obbligo contributivo
la mancata contestazione può rilevare solo rispetto a fatti ritualmente allegati nel processo
il giudice di rinvio deve uniformarsi al principio di diritto enunciato dalla Cassazione
il giudizio di rinvio è un giudizio chiuso, limitato al perimetro tracciato dalla sentenza rescindente e dagli atti già introdotti
nel giudizio di rinvio non possono essere introdotti liberamente nuovi fatti al di fuori del thema devolutum
Massime di principio
- Nel giudizio di rinvio il giudice deve attenersi al principio di diritto fissato dalla Cassazione e può svolgere ulteriori accertamenti di fatto solo entro il perimetro degli atti e delle allegazioni già ritualmente introdotti nel processo.
- La non contestazione ex art. 115 c.p.c. può operare solo con riguardo a circostanze di fatto tempestivamente dedotte e specificamente allegate dalla parte interessata; non può essere invocata per fatti introdotti tardivamente o comunque non emersi in modo rituale nel giudizio di merito.
- Se una circostanza di fatto viene allegata per la prima volta in sede di rinvio, essa non può fondare la decisione sulla base della sola mancata contestazione della controparte, perché il giudizio di rinvio è un giudizio chiuso.
- Quando la Cassazione abbia già qualificato il soggetto come obbligato al versamento contributivo in base alla natura giuridica dell'ente e alla disposizione applicabile, il giudice di rinvio deve verificare solo gli ulteriori profili fattuali rilevanti, senza rimettere in discussione il principio di diritto già stabilito.
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