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Cassazione Penale, Ordinanza n. 27376/2025 del 25/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendolo manifestamente infondato. Ha aggiunto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La motivazione sottolinea che la Corte di appello aveva adeguatamente argomentato sulla configurabilità del reato e che la censura mirava a un apprezzamento di merito insindacabile in cassazione.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo del 17/04/2024. Dal testo emerge solo che la decisione di merito riguardava il reato di oltraggio a pubblico ufficiale di cui all'art. 341-bis c.p. Il ricorrente ha impugnato la sentenza, ma la Cassazione ha rilevato che i motivi erano manifestamente infondati perché la Corte territoriale aveva già motivato in modo adeguato sulla sussistenza di tutti gli elementi costitutivi del reato; la doglianza era quindi diretta a sollecitare una rivalutazione di merito non consentita in sede di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 341-bis c.p.

    La Corte richiama la disposizione solo per affermare che la sentenza di appello aveva già accertato e motivato adeguatamente la sussistenza degli elementi costitutivi del reato di oltraggio a pubblico ufficiale.

  • art. 568 c.p.p.

    Non citato espressamente nel testo fornito.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si risolve in una critica meramente fattuale della motivazione di merito, senza evidenziare vizi logici o giuridici rilevanti in sede di legittimità.
  • Se il giudice di appello ha fornito una motivazione adeguata sulla sussistenza degli elementi costitutivi del reato, la Corte di cassazione non può sostituire a tale valutazione un diverso apprezzamento del fatto.
  • La manifesta infondatezza del ricorso legittima la declaratoria di inammissibilità con conseguente condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniResistenza e oltraggio a pubblico ufficiale
RamiProcesso penaleReati contro la PA
IstitutiOnere della prova

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