Cassazione Penale, Ordinanza n. 27376/2025 del 25/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendolo manifestamente infondato. Ha aggiunto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La motivazione sottolinea che la Corte di appello aveva adeguatamente argomentato sulla configurabilità del reato e che la censura mirava a un apprezzamento di merito insindacabile in cassazione.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo del 17/04/2024. Dal testo emerge solo che la decisione di merito riguardava il reato di oltraggio a pubblico ufficiale di cui all'art. 341-bis c.p. Il ricorrente ha impugnato la sentenza, ma la Cassazione ha rilevato che i motivi erano manifestamente infondati perché la Corte territoriale aveva già motivato in modo adeguato sulla sussistenza di tutti gli elementi costitutivi del reato; la doglianza era quindi diretta a sollecitare una rivalutazione di merito non consentita in sede di legittimità.
Norme richiamate
La Corte richiama la disposizione solo per affermare che la sentenza di appello aveva già accertato e motivato adeguatamente la sussistenza degli elementi costitutivi del reato di oltraggio a pubblico ufficiale.
Non citato espressamente nel testo fornito.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si risolve in una critica meramente fattuale della motivazione di merito, senza evidenziare vizi logici o giuridici rilevanti in sede di legittimità.
- Se il giudice di appello ha fornito una motivazione adeguata sulla sussistenza degli elementi costitutivi del reato, la Corte di cassazione non può sostituire a tale valutazione un diverso apprezzamento del fatto.
- La manifesta infondatezza del ricorso legittima la declaratoria di inammissibilità con conseguente condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 25 lug 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 27348/2025 del 25/07/2025
- ordinanza_penale · 25 lug 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 27349/2025 del 25/07/2025
- ordinanza_penale · 25 lug 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 27350/2025 del 25/07/2025
- ordinanza_penale · 25 lug 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 27351/2025 del 25/07/2025
- ordinanza_penale · 25 lug 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 27352/2025 del 25/07/2025
- ordinanza_penale · 25 lug 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 27353/2025 del 25/07/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →