Cassazione Penale, Ordinanza n. 27353/2025 del 25/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendolo manifestamente infondato. Ha quindi confermato la decisione di appello nella parte in cui aveva ravvisato il dolo e negato la particolare tenuità del fatto per la presenza di precedenti specifici. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte di appello di L'Aquila del 26/11/2024. Dal testo emerge che l'impugnazione contestava, in modo generico, la sussistenza del dolo e sosteneva la ricorrenza dei presupposti per il riconoscimento della particolare tenuità del fatto. La Corte di cassazione rileva invece che la decisione di merito aveva già motivato adeguatamente sia sulla presenza dell'elemento soggettivo sia sull'insussistenza della causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p., valorizzando anche i precedenti specifici dell'imputato.
Norme richiamate
La particolare tenuità del fatto è stata esclusa in ragione dei precedenti specifici dell'imputato, ritenuti incompatibili con il riconoscimento della causa di non punibilità.
Massime di principio
- Il ricorso è inammissibile quando si limita a contestazioni generiche sulla sussistenza del dolo senza confrontarsi con l'adeguata motivazione della sentenza impugnata.
- La particolare tenuità del fatto può essere esclusa ove il giudice di merito valorizzi precedenti specifici dell'imputato, purché la motivazione dia conto dell'incompatibilità di tali precedenti con il beneficio.
- In sede di legittimità, la motivazione del giudice di appello che affronti in modo puntuale elemento soggettivo e causa di non punibilità resiste alle censure meramente assertive del ricorrente.
Come è indicizzato
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