Cassazione Penale, Ordinanza n. 27349/2025 del 25/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo generiche le doglianze perché meramente reiterative delle questioni di fatto già decise nei gradi di merito e non idonee a evidenziare un vizio di motivazione rilevante in sede di legittimità. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto nell'interesse dell'imputato contro la sentenza della Corte d'appello di Palermo del 16/10/2024. Dal testo emerge solo che i motivi erano generici e si limitavano a riproporre le medesime questioni di fatto già esaminate e risolte dai giudici di merito. La Corte di cassazione rileva che non erano prospettati specifici vizi di manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione, sicché il ricorso non superava il vaglio di ammissibilità.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre in modo generico questioni di fatto già esaminate e decise dai giudici di merito, senza indicare specifici vizi logici o giuridici della motivazione.
- In sede di legittimità non è consentito ottenere una nuova valutazione del merito mediante censure meramente assertive o reiterative, se non nei limiti del controllo sulla manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, secondo quanto disposto nel provvedimento.
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