Cassazione Penale, Ordinanza n. 27352/2025 del 25/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendolo manifestamente infondato, poiché la Corte d'appello aveva già motivato adeguatamente sulla quantificazione della pena tenendo conto anche degli elementi evidenziati dalla difesa e riproposti in cassazione. Ne è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Catania del 13/02/2025. Dal testo emerge che l'impugnazione riguardava esclusivamente la quantificazione della pena: la difesa aveva dedotto elementi che, secondo la prospettazione difensiva, avrebbero dovuto incidere sul trattamento sanzionatorio, ma la Corte di cassazione rileva che tali elementi erano già stati considerati dalla Corte territoriale. Il ricorso è stato ritenuto manifestamente infondato perché la motivazione sulla pena era stata ritenuta adeguata e completa.
Norme richiamate
art. 616 c.p.p.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si risolva in una censura meramente reiterativa di argomenti già esaminati e adeguatamente disattesi dal giudice di merito sulla determinazione della pena.
- La motivazione sul trattamento sanzionatorio è sufficiente quando il giudice di appello dia conto degli elementi valorizzati dalla difesa e della loro incidenza nella quantificazione della pena.
- La Corte di cassazione non sostituisce il proprio apprezzamento a quello del giudice di merito sulla misura della pena, salvo vizi effettivi della motivazione o violazioni di legge.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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