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Cassazione Penale, Ordinanza n. 27348/2025 del 25/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso per cassazione è proposto avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo del 31/10/2024. Dalla motivazione emerge che i motivi dedotti riguardavano, da un lato, questioni sulle sanzioni sostitutive ritenute non devolute al giudice del rinvio e quindi non esaminabili nel presente giudizio, dall'altro il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con il conseguente ricalcolo della pena e la revoca della sospensione condizionale della pena. La Corte rileva che il ricorso è manifestamente infondato: la questione sulle sanzioni sostitutive era estranea ai limiti del giudizio di rinvio; gli ulteriori motivi sono stati già adeguatamente motivati dalla Corte territoriale.

La decisione

La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso, osservando che esso proponeva questioni non devolute al giudice del rinvio e che gli altri motivi erano manifestamente infondati perché la Corte di appello aveva motivato in modo adeguato sul riconoscimento delle attenuanti generiche, sulla rideterminazione della pena e sulla revoca della sospensione condizionale. Conseguentemente, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 46085/2023

    Richiamata solo come precedente sul limite delle questioni devolvibili al giudice del rinvio, con specifico riferimento alle sanzioni sostitutive.

Massime di principio

  • Nel giudizio di rinvio non possono essere riproposte questioni che non risultano devolute al giudice del rinvio nei limiti tracciati dalla sentenza rescindente.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando i motivi si risolvono nella contestazione di questioni già adeguatamente motivate dal giudice di merito e prive di specifica censura logica o giuridica.
  • La rivalutazione in sede di legittimità non può investire scelte discrezionali del giudice di appello, come il riconoscimento delle attenuanti generiche, il ricalcolo della pena e la revoca della sospensione condizionale, se sorrette da motivazione congrua.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale

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