Cassazione Penale, Ordinanza n. 27350/2025 del 25/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché manifestamente infondato. Ha ritenuto sufficiente e congrua la motivazione della Corte d'appello sull'esclusione delle attenuanti generiche, unico tema devoluto nel giudizio di rinvio. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'ordinanza riguarda il ricorso proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello resa in sede di rinvio. Dal testo emerge che l'unico punto devoluto al giudice del rinvio era l'esclusione delle attenuanti generiche. Il ricorrente ha quindi censurato la motivazione della Corte territoriale su tale aspetto, sostenendo in sostanza che la valutazione negativa sulle attenuanti generiche non fosse adeguatamente motivata; la Corte di cassazione ha però ritenuto il ricorso manifestamente infondato perché la Corte d'appello aveva già motivato in modo adeguato sul punto.
Norme richiamate
art. 62-bis c.p.
Le attenuanti generiche risultano negabili ove il giudice di merito fornisca una motivazione adeguata sulla loro esclusione; in sede di legittimità non è sufficiente una censura meramente assertiva se la motivazione del giudice del rinvio è congrua.
art. 616 c.p.p.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Quando il giudizio di rinvio è limitato a un solo punto, il ricorso per cassazione che non evidenzi un vizio effettivo della motivazione su quel punto è manifestamente infondato e va dichiarato inammissibile.
- L'esclusione delle attenuanti generiche è legittima se sorretta da motivazione adeguata e specifica; la Corte di cassazione non sostituisce la propria valutazione a quella del giudice di merito in assenza di vizi logici o giuridici.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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